Correzione d’ufficio dell’errore materiale sul cognome dell’amministrato (Cass. civ. Sez. 1 n. 279 del 06.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di correzione degli errori materiali ai sensi dell’art. 287 c.p.c. è esperibile d’ufficio anche quando il vizio riguardi la mera indicazione del cognome dell’amministrato, trattandosi di una discrepanza meramente materiale che non comporta una nuova deliberazione sul merito della controversia. Ogni errore che non implichi un’attività valutativa o interpretativa è emendabile, purché la volontà del giudice sia chiaramente desumibile dal contesto della decisione. La correzione non incide sulla sostanza del provvedimento e non richiede l’instaurazione di un nuovo contraddittorio, essendo sufficiente la mera constatazione della difformità tra la volontà espressa e la sua rappresentazione testuale.

Il Fatto

A seguito dell’ordinanza n. 279/2026 con cui la Corte di Cassazione aveva dichiarato la competenza del Tribunale di Reggio Calabria in un procedimento di amministrazione di sostegno, la Casa circondariale di Saluzzo segnalava al Presidente della Prima Sezione civile che nel provvedimento era stato riportato erroneamente il cognome dell’amministrato: il nominativo indicato nell’epigrafe e nel corpo della decisione risultava infatti diverso da quello reale.

Il Presidente titolare, ritenendo che si trattasse di un errore puramente materiale, disponeva con decreto del 22/01/2026 l’apertura d’ufficio del procedimento di correzione, ai sensi dell’art. 287 c.p.c., indicando la discrasia testuale riscontrata.

La Motivazione della Corte

La Corte, valutata la segnalazione pervenuta, ha rilevato che l’errata indicazione del cognome della parte costituisce un vizio che non incide sul contenuto sostanziale della decisione, ma che attiene esclusivamente alla sua formulazione testuale. La disciplina della correzione degli errori materiali, prevista dall’art. 287 c.p.c., consente infatti di emendare qualsivoglia difformità tra il provvedimento come scritto e la sua effettiva volontà, senza che ciò comporti alcuna modifica dell’assetto di interessi definito dal giudice.

Nel caso di specie, la circostanza che l’ordinanza avesse correttamente individuato il beneficiario dell’amministrazione di sostegno e la competenza territoriale del giudice, rendeva evidente che il cognome erroneamente riportato fosse il frutto di una mera svista materiale, e non di un differente intendimento decisorio. La Corte ha pertanto ritenuto sussistente il requisito della evidente divergenza tra il testo e la volontà del giudice, condizione essenziale per l’emendabilità del provvedimento.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha disposto la correzione dell’ordinanza n. 279/2026 nel senso che il cognome indicato nell’epigrafe e nel corpo della decisione si intende per quello corretto, ordinando alla cancelleria gli adempimenti di cui agli artt. 288, secondo comma, ultimo periodo, c.p.c. e all’art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c..

La decisione è stata assunta con le forme del procedimento camerale, senza necessità di contraddittorio, trattandosi di attività di mera integrazione formale del provvedimento, e con la prescrizione di omissione delle generalità in caso di diffusione, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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