La mancata reiterazione delle istanze istruttorie non preclude l’esame dell’addebito di separazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 1007 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di separazione personale, la mancata reiterazione delle istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni non comporta l’inammissibilità delle stesse, essendo la riproposizione specifica richiesta solo nel grado di appello ex art. 346 cod. proc. civ. È nulla la decisione che disattende i motivi di gravame concernenti le prove con motivazione formalistica, senza valutare il materiale probatorio documentale prodotto. La pronuncia di addebito non è esclusa da un unico episodio di percosse, qualora risulti provato, essendo la violenza fisica lesiva della pari dignità della persona e idonea a fondare l’addebitabilità della separazione a prescindere dalla gravità degli effetti fisici.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano confermava la decisione di primo grado che, pronunciando la separazione personale dei coniugi, rigettava la domanda di addebito proposta dalla moglie nei confronti del marito, assegnando la casa coniugale a quest’ultimo, convivente con il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.
La ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra i motivi, la mancata ammissione delle prove testimoniali e della perizia medico-legale volte a dimostrare le condotte violente subite dal marito. Il controricorrente eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso per la mancata notifica iniziale dell’integrale atto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso l’eccezione di nullità del ricorso per la mancata notifica iniziale dell’integrale atto. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 18121/2016, ha chiarito che la mancanza di una o più pagine nella copia notificata non comporta l’inammissibilità del ricorso, ma costituisce un vizio della notifica sanabile con efficacia ex tunc, mediante nuova notifica della copia integra o per effetto della costituzione dell’intimato.
Accogliendo il primo e il secondo motivo, la Corte ha affermato che la Corte d’appello non si è attenuta ai principi in materia di riproposizione delle istanze istruttorie. La riproposizione specifica è richiesta solo nel giudizio di appello, ex art. 346 cod. proc. civ. richiamato dall’art. 359 cod. proc. civ., mentre in primo grado la mancata reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni dell’istanza di ammissione delle prove, già formulata e rigettata con ordinanza istruttoria, non ne determina la decadenza.
La sentenza impugnata è stata cassata per avere disatteso i motivi di gravame con una motivazione formalistica, senza considerare che l’istanza di revoca dell’ordinanza istruttoria e le conclusioni rassegnate in primo grado avevano mantenuto ferma la richiesta di ammissione delle prove. La Corte ha inoltre evidenziato come la valutazione delle prove documentali prodotte — tra cui il verbale di pronto soccorso per la ferita riportata, le fotografie e la condanna penale per lesioni — fosse stata “fortemente influenzata” dalla ritenuta inammissibilità della prova costituenda.
Richiamando i principi in tema di addebito, la Cassazione ha ribadito che la pronuncia non è esclusa qualora risulti provato anche un unico episodio di percosse, essendo la violenza fisica di per sé lesiva della dignità della persona. Ha, infine, precisato che in materia di rapporti familiari la testimonianza de relato e le relazioni dei servizi sociali possono costituire validi indizi. Il terzo e il nono motivo sono stati dichiarati inammissibili per non avere colto la ratio decidendi basata sulla carenza di interesse alla revoca dell’assegnazione. Il quinto è stato rigettato.
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Nota della Redazione
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