Insanabilità paesaggistica delle opere che creano volumi ex art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 (TAR Sardegna n. 307 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, l’accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria è precluso per i lavori realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati. La preclusione opera in modo categorico e assorbente, rendendo superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio. Le opere dotate di consistenza materica e stabilità funzionale, quali strutture per isole ecologiche, chioschi e uffici, non sono riconducibili al regime dell’edilizia libera né a mere pertinenze amovibili. Il principio del legittimo affidamento non è invocabile per opere originariamente abusive, mentre la natura privata dell’area non esclude l’insanabilità degli interventi realizzati in zona vincolata.

Il Fatto

La società ricorrente, gestore di un’attività di charter e scuola vela, impugnava il diniego di autorizzazione in sanatoria ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 adottato dal Comune di Olbia per opere edilizie parzialmente difformi realizzate in agro di Olbia, località Cugnana, in area sottoposta a vincolo paesaggistico nella fascia dei 300 metri dalla battigia. Con motivi aggiunti la società estendeva l’impugnativa al diniego definitivo urbanistico e al parere negativo della Soprintendenza.

La ricorrente assumeva che gli interventi – ricoveri attrezzi, depositi canoe, strutture per la raccolta differenziata, vialetti e parcheggi – rientrassero nell’edilizia libera ex art. 15 della L.R. Sardegna n. 23/1985 e nelle semplificazioni del D.P.R. n. 31/2017, denunciando altresì vizi istruttori e la sopravvenuta delimitazione del demanio marittimo che avrebbe ricondotto le opere in proprietà privata.

La Motivazione della Corte

Il TAR Sardegna ha respinto il ricorso ritenendo assorbente la preclusione di cui all’art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004. La norma consente l’accertamento di compatibilità paesaggistica solo per interventi che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi, per l’impiego di materiali difformi e per lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria. Le opere contestate – isola ecologica delimitata da pareti, chiosco bar, uffici scuola vela – presentano consistenza materica e stabilità funzionale tali da integrare nuove volumetrie, con conseguente insanabilità in area vincolata.

Il Collegio ha escluso la riconducibilità degli interventi all’edilizia libera, non potendo qualificarsi come opere minori o amovibili strutture installate in via permanente e dotate di impatto volumetrico. Ha altresì ritenuto legittimo il giudizio di devastazione della macchia mediterranea, espressione di discrezionalità tecnica fondata sulla trasformazione irreversibile dei luoghi – sostituzione della flora spontanea con parcheggi, percorsi pavimentati e muretti – e ha giudicato inconferente l’eccezione sul mancato coinvolgimento del Corpo Forestale, attesa la piena autonomia dell’autorità paesaggistica nella valutazione delle modifiche dell’aspetto esteriore del territorio.

Quanto alla delimitazione demaniale, la Corte ha osservato che la conclusione del procedimento ex art. 32 del codice della navigazione, intervenuta in corso di giudizio, ha confermato la natura privata dell’area, privando di fondamento la tesi dell’autorizzabilità semplificata su suolo pubblico. Ha precisato che il legittimo affidamento presuppone una situazione di apparente legalità, non configurabile in presenza di opere difformi dai titoli originari, e che il parere negativo della Soprintendenza è atto vincolante fondato sull’insufficienza delle misure compensative.

La sentenza ha infine compensato le spese di lite per la complessità fattuale della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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