Ottemperanza per retribuzione professionale docenti: nomina commissario ad acta (TAR Sardegna n. 304 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione che non provi l’avvenuto pagamento delle somme liquidate con sentenza passata in giudicato è inadempiente. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo accoglie la domanda di esecuzione e nomina un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva all’adempimento. La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo per la parte della pretesa già soddisfatta, mentre resta fermo l’obbligo di esecuzione per la residua parte non adempiuta. Al commissario ad acta, dipendente pubblico già incardinato nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non spetta alcun compenso.
Il Fatto
Una docente supplente, avendo ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della Retribuzione Professionale Docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022, proponeva ricorso per l’ottemperanza avanti al TAR Sardegna. La sentenza di cognizione, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, era stata notificata all’Amministrazione il 9 ottobre 2024, senza che quest’ultima provvedesse al pagamento delle somme dovute entro il termine di legge. Il Ministero si costituiva in giudizio, documentando l’avvenuto adempimento solo con riferimento alle spese legali.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accertato che l’Amministrazione resistente aveva provato il pagamento delle sole spese processuali, liquidate con decreto del 4 novembre 2025, mentre nessuna prova era stata fornita in ordine alla corresponsione delle somme dovute a titolo di Retribuzione Professionale Docente, pari a euro 2.780,73, oltre interessi e rivalutazione. Sul punto, il Collegio ha pertanto rilevato la perdurante inottemperanza al giudicato.
Conseguentemente, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alle spese legali, già corrisposte, ed è stata accolta l’istanza di esecuzione per la parte residua. Non essendo configurabile alcun ostacolo all’esecuzione, il giudice ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con facoltà di delega, assegnando il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della decisione per dare compiuta esecuzione al giudicato.
Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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