Proroga dei termini per la verificazione e traslazione dell’interlocuzione processuale (TAR Sardegna n. 184 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza istruttoria con cui il giudice amministrativo dispone una verificazione demanda al verificatore l’accertamento di fatti complessi rilevanti per la definizione della controversia. Il termine assegnato per il deposito della relazione conclusiva può essere prorogato su istanza di parte, quando sussistano esigenze oggettive di completamento dell’attività istruttoria. La proroga non incide sul termine per la trattazione del merito, che resta fissato nell’udienza già calendarizzata, ma comporta la traslazione dei termini per l’interlocuzione processuale delle parti, al fine di garantire l’effettività del contraddittorio.
Il Fatto
La controversia riguarda l’impugnazione della determinazione con cui il Comune di Cagliari ha aggiudicato a una società cooperativa la gara per l’affidamento del servizio di custodia, pulizia e servizi aggiuntivi presso gli impianti sportivi e le piscine comunali. La ricorrente ha censurato l’aggiudicazione e i verbali di gara, deducendo profili di illegittimità connessi alla verifica dei costi della manodopera dichiarati dall’aggiudicataria, nonché la mancata declaratoria d’inefficacia del contratto.
La Motivazione della Corte
Il giudice amministrativo, con ordinanza istruttoria, aveva disposto una verificazione per accertare la congruità dei costi della manodopera. In prossimità della scadenza del termine, è stata depositata un’istanza di proroga di 15 giorni per il completamento dell’attività istruttoria.
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza, evidenziando la natura complessa dell’accertamento demandato al verificatore e la necessità di garantirne l’esito completo e ponderato.
Conseguentemente, ha disposto la proroga del termine per l’esecuzione della verificazione e la traslazione dei termini per l’interlocuzione delle parti, già assegnati con l’ordinanza istruttoria. L’udienza pubblica di merito, già fissata per il 18 marzo 2026, è stata confermata, tenuto conto delle interlocuzioni svolte con i difensori nel corso della camera di consiglio.
La decisione assicura il bilanciamento tra l’esigenza di completezza istruttoria e la ragionevole durata del processo, evitando che la proroga dell’attività tecnica si traduca in un differimento automatico della decisione di merito.
Nota della Redazione
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