Ottemperanza per la Carta del Docente: il TAR ordina l’esecuzione e nomina commissario ad acta (TAR Sardegna n. 101 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto del docente di ruolo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione costituisce titolo esecutivo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice dell’ottemperanza accoglie la domanda e assegna all’Amministrazione un nuovo termine per adempiere. In caso di persistente inottemperanza, è legittima la nomina anticipata di un commissario ad acta, individuato in un dirigente dell’Amministrazione stessa, con facoltà di delega e potere di ricorrere al pagamento in conto sospeso.

Il Fatto

Una docente di ruolo, soccombente in primo grado nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, otteneva dal Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro una sentenza che accertava il suo diritto a fruire del beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, condannando l’Amministrazione a mettere a disposizione l’importo complessivo di euro 1.500,00.

La sentenza, notificata all’Amministrazione, non veniva impugnata e passava in giudicato. Nonostante il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il Ministero non dava esecuzione alla pronuncia. La ricorrente agiva quindi dinanzi al TAR Sardegna per ottenere l’ottemperanza al giudicato, con richiesta di nomina di un commissario ad acta e condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Dagli atti risultava provata la notificazione della sentenza al Ministero, l’intervenuto giudicato, attestato dalla Cancelleria del giudice del lavoro, e l’infruttuoso decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che impone alle Amministrazioni dello Stato di completare le procedure esecutive dei provvedimenti giurisdizionali entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

L’accoglimento della domanda ha comportato la condanna dell’Amministrazione a dare piena esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, riconoscendo il beneficio economico alla ricorrente, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore.

Con disposizione anticipatoria, il TAR ha nominato sin da ora, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente anche territoriale. Al commissario è stato assegnato il termine di novanta giorni dalla richiesta della parte per porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione, con espressa previsione della possibilità di avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, in caso di incapienza dei fondi dedicati.

Quanto alle spese di lite, pur ponendole a carico del Ministero soccombente, il Collegio ne ha ridotto l’importo a complessivi euro 400,00, considerando la natura seriale del contenzioso e l’attività difensiva sostanzialmente standardizzata, disponendo la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *