Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Sardegna n. 104 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, formulata a seguito del considerevole lasso di tempo trascorso, e dell’adesione dell’amministrazione resistente, il giudice amministrativo deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La compensazione delle spese di lite, in tale contesto, può essere disposta in conformità alle richieste concordi delle parti. La declaratoria di improcedibilità prescinde dall’esame del merito della controversia, non essendo necessario valutare la fondatezza dei motivi di ricorso quando l’interesse alla decisione è venuto meno.
Il Fatto
La società ricorrente, “Vox Day Società Cooperativa”, impugnava una serie di provvedimenti del Comune di Cagliari concernenti l’avviso pubblico “Cagliari dal Vivo 2022”, relativi al cartellone “Grandi Manifestazioni”. In particolare, il ricorso era diretto contro la determinazione di approvazione della graduatoria, l’ammissione della controinteressata “Associazione Culturale Sardegna Concerti Festival e Rassegne” e tutti gli atti presupposti e consequenziali.
A seguito del notevole lasso di tempo trascorso, la parte ricorrente depositava una nota, successivamente ribadita in udienza, con cui dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese di lite. L’amministrazione comunale, costituita in giudizio, concordava espressamente con tale richiesta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, richiamando gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a., ha preso atto della volontà delle parti di non proseguire il giudizio. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, formulata dalla ricorrente e condivisa dall’amministrazione resistente, configura un’ipotesi di improcedibilità del ricorso
.
La sentenza si fonda esclusivamente sul rilievo che è venuto meno l’interesse strumentale alla decisione nel merito, non essendo più utile per la parte ricorrente ottenere una pronuncia sulla legittimità degli atti impugnati. In tale evenienza, il giudice non deve esaminare il merito della controversia, ma limitarsi a dichiarare l’improcedibilità, come previsto dal codice del processo amministrativo.
Quanto alle spese, la Corte ha disposto la compensazione delle spese di lite in conformità alla concorde richiesta delle parti, ritenendo equo non porre alcun onere economico a carico di alcuna delle parti in ragione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
La decisione è stata resa all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, tenutasi in camera di consiglio il 22 gennaio 2026.
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Nota della Redazione
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