La soddisfazione sopravvenuta della pretesa dichiara la cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 3634 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e 114 cod. proc. amm. non è preclusa dall’avvenuta esecuzione del titolo giudiziario, purché l’adempimento dell’amministrazione sia successivo alla notifica del ricorso stesso. L’integrale soddisfazione della pretesa creditoria, intervenuta nelle more del giudizio e attestata dalla parte ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. In tal caso, le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell’amministrazione, che ha dato esecuzione al giudicato solo dopo la proposizione del ricorso, e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Il Fatto
Un docente, già vittorioso in primo grado dinanzi al giudice del lavoro, aveva ottenuto una sentenza passata in giudicato con cui il Tribunale aveva accertato il suo diritto a conseguire il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla Carta Elettronica del Docente l’importo complessivo di € 500,00.
L’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo esecutivo, sicché il ricorrente aveva proposto azione di ottemperanza ex artt. 112 e 114 cod. proc. amm., chiedendo la condanna dell’amministrazione all’integrale esecuzione della sentenza mediante accredito della somma dovuta, con nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e condanna alle spese di lite da distrarsi in favore del difensore.
La Motivazione della Corte
Con atto di mero stile si era costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito, senza contestare la fondatezza della pretesa azionata in ottemperanza.
Successivamente alla proposizione del ricorso, il docente aveva comunicato, con nota depositata in data 15.05.2026, l’avvenuto accreditamento dell’importo oggetto di controversia, insistendo tuttavia per la condanna del Ministero alla rifusione delle spese di lite.
Il Collegio, preso atto della soddisfazione della pretesa creditoria come attestata da parte ricorrente, ha ritenuto che il giudizio dovesse essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Tale istituto, nella dinamica del processo di ottemperanza, opera quando l’amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, conforma la propria condotta al dictum giudiziale, eliminando ogni residua utilità della pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha rilevato che l’avvenuta soddisfazione della pretesa era intervenuta solo successivamente alla proposizione del ricorso: ciò ha reso applicabile il principio della soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico dell’amministrazione. Il Collegio ha quindi disposto la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., liquidando l’importo di € 800,00 per compensi, oltre IVA, accessori di legge e onere del contributo unificato se dovuto.
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Nota della Redazione
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