Ottemperanza per la Carta del Docente: termine di 120 giorni e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 100 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. avverso l’inottemperanza dell’Amministrazione a una sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, è fondata quando risulti inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. In caso di persistente inadempimento, il giudice dell’ottemperanza provvede alla nomina, sin da ora, di un commissario ad acta, individuato in un dirigente dell’Amministrazione debitrice, con facoltà di delega e termine di novanta giorni dall’intervento richiesto dalla parte interessata.
Il Fatto
La ricorrente, docente, chiedeva l’ottemperanza alla sentenza n. 18/2025 del Tribunale di Tempio Pausania, che aveva accolto la domanda volta al riconoscimento del beneficio della Carta Elettronica del Docente e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione dell’importo di euro 2.500,00 tramite accredito sulla predetta Carta.
La sentenza, notificata al Ministero il 22 gennaio 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio previsto per le Amministrazioni dello Stato, la ricorrente adiva il TAR Sardegna per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha osservato che l’ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro può essere domandata, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, come prescritto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nel caso di specie, risultava documentato sia l’avvenuta notifica della sentenza in data 22 gennaio 2025, sia il passaggio in giudicato della stessa, con conseguente inutile decorso del termine dilatorio.
Il Collegio ha quindi accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda di ottemperanza e condannando l’Amministrazione a dare piena esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione. Ha inoltre disposto la nomina, sin da ora, di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
Il commissario è stato individuato nel Responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche a livello territoriale. A tale organo ausiliario del giudice è stato assegnato il termine di novanta giorni per l’esecuzione della sentenza, a semplice richiesta della parte interessata. Il TAR ha precisato che il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi, e che non è dovuto alcun compenso trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice.
Infine, il Collegio ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta a complessivi euro 400,00, in ragione della natura seriale del contenzioso e della standardizzazione dell’attività difensiva, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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