Sopravvenuta carenza di interesse per nuova autorizzazione ambientale e improcedibilità del ricorso (TAR Sardegna n. 102 del 22.01.2026)
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Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, fondata sull’ottenimento di una nuova autorizzazione ambientale che soddisfa l’utilità perseguita con il gravame, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse. In presenza di tale declaratoria, il giudice amministrativo può disporre la compensazione delle spese di lite quando la complessità della vicenda o le caratteristiche del contenzioso giustifichino l’eccezione al principio di soccombenza.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Provincia di Sassari aveva disposto la revoca dell’autorizzazione n. 4 del 23 novembre 2007, rilasciata ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006, per la gestione di un centro di raccolta destinato alla messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli a motore. Il provvedimento di revoca, adottato ai sensi dell’art. 208, comma 13, lett. b), d.lgs. 152/2006, era stato assunto dal Dirigente del Settore programmazione, ambiente e agricoltura dell’ente locale. La società aveva chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’atto impugnato e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, contestandone la legittimità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della nota depositata dalla parte ricorrente il 3 dicembre 2025, con cui la società aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, avendo ottenuto dalla Provincia una nuova autorizzazione ambientale per l’esercizio dell’attività. Tale circostanza integrava il venir meno dell’utilità concreta perseguita tramite il gravame, atteso che il bene della vita conteso — il titolo abilitativo per la gestione del centro di raccolta — era stato conseguito mediante il nuovo provvedimento autorizzatorio.
L’amministrazione resistente, con l’istanza di passaggio in decisione depositata il 21 gennaio 2026, ha concordato sulla sussistenza della sopravvenuta carenza di interesse, ma ha insistito per la condanna della ricorrente alle spese di lite. Il Tribunale ha pertanto richiamato il disposto dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravvenga il difetto di interesse alle pretese azionate.
Quanto al regolamento delle spese, il Collegio ha ritenuto di disporne la compensazione, valorizzando la complessità della vicenda sottostante e la peculiarità delle questioni trattate. Tale scelta si giustifica alla luce del carattere non manifestamente infondato delle doglianze originariamente prospettate e delle sopravvenienze fattuali che hanno reso il giudizio privo del suo oggetto sostanziale. Il Collegio ha inoltre applicato l’art. 85, comma 9, c.p.a. e l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., definendo la controversia con sentenza breve all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
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Nota della Redazione
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