Sospensione dell’ordinanza di rimozione rifiuti: il periculum prevale (TAR Sardegna n. 24 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di incidente cautelare, l’esame del periculum in mora può risultare preponderante e decisivo rispetto ai profili di merito, quando dall’esecuzione del provvedimento impugnato derivi un pregiudizio oggettivamente grave per il ricorrente. La sospensione dell’efficacia del provvedimento può essere disposta anche laddove l’interesse pubblico a una sollecita definizione della controversia sia salvaguardato attraverso la fissazione in tempi brevi dell’udienza di discussione del merito. In tal caso, le spese della fase cautelare possono essere compensate.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune di Uta aveva adottato un’ordinanza con la quale aveva ordinato a una società, tra gli altri, di provvedere con urgenza alla rimozione dei rifiuti abbandonati e al loro smaltimento o recupero, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale di determinate aree del territorio comunale. La società destinataria dell’ordine ha impugnato l’ordinanza, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, contestando anche gli atti presupposti, tra cui verbali e relazioni di sopralluogo. Nel giudizio si sono costituite la Città Metropolitana di Cagliari e il Comune di Uta, mentre la Regione Sardegna – Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e altri soggetti non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, nel deliberare sull’istanza cautelare, ha ritenuto che, impregiudicato l’esame del merito, risultasse in quella sede preponderante e decisivo il profilo del periculum in mora. Il Collegio ha evidenziato come apparisse oggettivamente grave il pregiudizio che la ricorrente avrebbe subito in caso di esecuzione del provvedimento impugnato, con conseguente recupero delle somme anticipate dalla pubblica amministrazione.
La valutazione del Tribunale si fonda sul rischio concreto di un danno grave e irreparabile per la società, legato all’esecuzione coattiva dell’ordinanza di rimozione e al successivo recupero delle spese sostenute dall’ente. A sostegno di tale orientamento, la Sezione richiama una fattispecie analoga già decisa con ordinanze nn. 150, 151 e 152 del 12 giugno 2025.
Il Collegio ha inoltre bilanciato la tutela cautelare richiesta con l’interesse pubblico alla definizione della controversia, ritenendo che tale interesse fosse comunque salvaguardato attraverso la fissazione in tempi ragionevolmente solleciti dell’udienza di discussione del merito, auspicabilmente entro il primo semestre del 2026.
Conseguentemente, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’esecuzione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui disponeva a carico della ricorrente la rimozione dei rifiuti e gli atti consequenziali. Le spese della fase cautelare sono state compensate, disponendo che la trattazione del ricorso nel merito si tenesse, ove possibile, entro il primo semestre del 2026.
Nota della Redazione
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