Sospensione cautelare dell’esclusione per difformità dell’offerta tecnica in gara (TAR Sardegna n. 21 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella fase cautelare del giudizio amministrativo, l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento di esclusione da una procedura di gara è accolta quando il ricorso presenta sufficienti elementi di presumibile fondatezza, desumibili da un primo esame degli atti. L’offerta tecnica che preveda lo svolgimento del servizio per tutti i giorni della settimana, conformemente a quanto richiesto dalla legge di gara, non può essere ritenuta difforme dal capitolato, dal progetto e dal piano economico finanziario, con conseguente illegittimità dell’esclusione disposta dalla commissione giudicatrice.

Il Fatto

La società ricorrente partecipava a una procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 176 d.lgs. 36/2023, per l’affidamento in concessione di una struttura sociale destinata a Comunità Integrata per Anziani, Centro Diurno e servizi aggiuntivi. Con determinazione del 14 novembre 2025, l’amministrazione disponeva l’esclusione della cooperativa dalla gara, rilevando una pretesa difformità dell’offerta tecnica rispetto al capitolato, al progetto e al piano economico finanziario. Avverso tale esclusione, nonché avverso il verbale della commissione giudicatrice che aveva rilevato la difformità, la società proponeva ricorso, chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia degli atti impugnati.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, in sede di esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto che il ricorso presentasse sufficienti elementi di presumibile fondatezza. Dall’esame degli atti di gara è emerso che l’offerta della ricorrente prevedeva lo svolgimento del servizio per tutti i giorni della settimana, come richiesto dalla legge di gara. Tale circostanza ha indotto il Collegio a ritenere non manifestamente infondata la censura concernente la difformità dell’offerta, atteso che la previsione dell’operatore economico risultava allineata alle prescrizioni della documentazione di gara.

Il Tribunale ha pertanto accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia degli atti impugnati nella parte in cui dispongono l’esclusione della ricorrente dalla gara. La decisione si fonda sul fumus boni iuris, che nella presente fase non richiede un accertamento pieno della fondatezza del ricorso, ma la verifica della sussistenza di elementi sufficienti a sostenere la presumibile illegittimità del provvedimento impugnato.

Conseguentemente, è stata fissata l’udienza dell’11 marzo 2026 per la trattazione della causa nel merito, con compensazione tra le parti delle spese relative alla presente fase del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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