La ricusazione per dissenso giuridico e precedenti contatti è manifestamente infondata (TAR Sardegna n. 43 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di ricusazione deve essere firmata dalla parte o dall’avvocato munito di procura speciale e deve indicare i motivi e i mezzi di prova, a pena di inammissibilità. Il semplice rigetto di precedenti ricorsi vertenti su questioni giuridiche analoghe non integra alcuna ipotesi di ricusazione ai sensi dell’art. 51 c.p.c., non configurando né un’anticipazione del giudizio né una compromissione dell’imparzialità del giudice. L’obbligo di astensione di cui all’art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando il giudice abbia conosciuto della causa in altro grado del processo, non anche quando abbia deciso una causa diversa, ancorché geneticamente collegata e vertente sul medesimo thema decidendum. I vizi di violazione di vincoli urbanistici e paesaggistici integrano ipotesi di annullabilità dei titoli edilizi, non di radicale nullità, configurabile solo nei casi tassativi di cui all’art. 21-septies, legge n. 241/1990.
Il Fatto
La società ricorrente, già parte di plurimi giudizi nei confronti del Comune di Calasetta, proponeva un nuovo ricorso volto all’accertamento dell’inesistenza giuridica di una concessione in sanatoria del 1990, relativa a un intervento edilizio in area agricola. In tale contesto, depositava istanza di ricusazione del Presidente del Collegio, sostenendo che il magistrato avesse sistematicamente rigettato le precedenti azioni dirette a far valere la nullità di provvedimenti edilizi comunali, omettendo di rilevarne l’inesistenza giuridica e così determinando la necessità di instaurare una pluralità di giudizi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità dell’istanza per violazione dell’art. 18, comma 3, c.p.a., atteso che la stessa era stata firmata dal difensore non munito di procura speciale e non indicava puntualmente i motivi e i mezzi di prova, né i precedenti giudizi in cui il Presidente ricusato avrebbe tenuto le condotte addebitate. Tali carenze rendevano l’istanza generica e priva di prova.
Nel merito, la Sezione ha rilevato l’infondatezza delle contestazioni, richiamando la recente statuizione del Consiglio di Stato sul medesimo contenzioso: la categoria dell’atto amministrativo “illecito” non trova riscontro nel diritto positivo, che contempla unicamente l’annullabilità e la nullità (artt. 21-octies e 21-septies, legge n. 241/1990). I vizi per violazione di vincoli urbanistici e paesaggistici integrano pertanto mere ipotesi di annullabilità, sicché i titoli, se non tempestivamente impugnati, non sono più direttamente contestabili, residuando solo la richiesta di riesame in autotutela.
Quanto all’eventuale pregiudizio del magistrato, il Collegio ha escluso la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., che impone l’astensione solo quando il giudice abbia conosciuto della causa in altro grado del processo. La decisione di controversie diverse, ancorché afferenti alle medesime questioni giuridiche, non lede l’imparzialità, essendo ciascun giudizio autonomo. L’aver adottato atti processuali, quand’anche monocratici, alla cui competenza la legge riserva, non integra alcuna anticipazione di giudizio.
L’istanza è stata conseguentemente rigettata, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 18, comma 7, c.p.a., disponendosi la prosecuzione del giudizio cautelare con la composizione originaria del Collegio.
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Nota della Redazione
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