Cessazione della materia del contendere in ottemperanza per intervenuta acquisizione sanante (TAR Sardegna n. 45 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta adozione, da parte del Commissario ad acta, del decreto di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 determina la cessazione della materia del contendere sull’incidente di esecuzione volto a contestare l’inerzia dell’Amministrazione. La definizione del giudizio in tali termini comporta la compensazione delle spese processuali relative all’incidente, restando a carico dell’Amministrazione inadempiente il pagamento del compenso spettante al Commissario ad acta, già liquidato con la precedente sentenza di ottemperanza.
Il Fatto
Con una precedente sentenza, questo TAR aveva condannato il Comune alla restituzione di alcuni immobili, illegittimamente occupati, e al risarcimento del danno per il mancato godimento, lasciando impregiudicato il potere di acquisire i beni al patrimonio pubblico. In sede di ottemperanza, era stato assegnato al Comune un termine per provvedere, con nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.
A distanza di anni, parte ricorrente lamentava il ritardo nell’esecuzione, chiedendo la sostituzione del Commissario, la nullità degli atti adottati e la fissazione di una penalità di mora. Prima dell’udienza, il Commissario depositava il decreto di acquisizione sanante. Le parti richiedevano concordemente la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, verificato il deposito del decreto di acquisizione adottato dal Commissario ad acta, ritiene che l’interesse sotteso all’incidente di esecuzione sia venuto meno. L’adozione del provvedimento satisfattivo richiesto dall’Amministrazione, nel quadro del giudicato e dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, rende non più necessaria una pronuncia nel merito delle contestazioni sollevate dal ricorrente.
La decisione si fonda sulla natura del giudizio di ottemperanza, che è volto a garantire l’attuazione del giudicato. Una volta che l’Amministrazione, tramite il Commissario, ha adottato l’atto che definisce la vicenda ablatoria, il contrasto processuale si esaurisce, risultando cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese, la natura dell’incidente e la condotta delle parti giustificano la compensazione. Tale compensazione non incide, tuttavia, sul diritto del Commissario ad acta di vedersi riconosciuto il proprio compenso, che resta definitivamente a carico del Comune, quale conseguenza della sua inadempienza, secondo quanto già stabilito nella sentenza n. 123/2018. La pronuncia si limita a definire l’incidente, senza statuire sulle ulteriori questioni relative all’esecuzione ormai soddisfatta.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.