Ordinanza contingibile e urgente, difetto di legittimazione passiva del condominio e adeguatezza dell’istruttoria (TAR Sardegna n. 13 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 può essere legittimamente indirizzata al condominio quando quest’ultimo sia titolare della concessione edilizia in forza della quale ha realizzato l’impianto di smaltimento dei reflui ritenuto pericoloso e tale impianto risulti destinato all’uso esclusivo delle abitazioni dei condomini, delle pertinenze e degli spazi comuni. In tal caso, non sussiste il dedotto difetto di legittimazione passiva. Il requisito dell’attualità del pericolo per l’incolumità pubblica è comprovato dalla documentazione dell’ARPAS e dagli esiti del sopralluogo congiunto con il NOE. Il pregiudizio lamentato dal ricorrente, di natura meramente economica e ripartibile tra tutti i condomini, non è grave e irreparabile e non giustifica la concessione della misura cautelare.

Il Fatto

Il condominio ricorrente ha impugnato l’ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco del Comune di Quartucciu, ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, ha disposto il divieto di stoccaggio dei reflui prodotti dal condominio nella rete fognaria condominiale, con l’obbligo di installare un adeguato sistema temporaneo di stoccaggio a tenuta stagna dotato di indicatore di controllo del livello di riempimento, al fine di eliminare l’alto rischio di fuoriuscita dei reflui. Il condominio ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per difetto di legittimazione passiva e per violazione dei principi di proporzionalità, buon andamento e divieto di sviamento di potere, chiedendone la sospensione in via cautelare.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto che, ad un sommario esame tipico della fase cautelare, non ricorrano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza. In primo luogo, il rischio di fuoriuscita incontrollata dei reflui domestici dalla rete condominiale, derivante dall’uso improprio della stessa come sistema di deposito, risulta comprovato dalla documentazione trasmessa dall’ARPAS e da quanto emerso nel sopralluogo congiunto svolto dal Comune con il NOE di Cagliari. Tale elemento attestante l’attualità del pericolo ha indotto il Tribunale a escludere i vizi istruttori e di travisamento dei fatti dedotti dal ricorrente.

Quanto al dedotto difetto di legittimazione passiva, il Collegio ha osservato che l’ordinanza è correttamente indirizzata anche al condominio. Quest’ultimo, infatti, è titolare di una concessione edilizia del 2018 in forza della quale ha realizzato l’impianto di smaltimento reflui ritenuto pericoloso, e l’impianto stesso risulta destinato all’uso esclusivo delle abitazioni dei condomini, delle pertinenze e degli spazi comuni. Il Tribunale ha così ravvisato la sussistenza di un titolo giuridico che legittima l’ordine sindacale nei confronti del condominio.

Infine, il TAR ha valutato la sussistenza del requisito del periculum in mora, richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm.. Il pregiudizio paventato dal ricorrente è stato qualificato come meramente economico e non grave e irreparabile, atteso che la spesa per l’installazione del sistema temporaneo di stoccaggio va ripartita tra tutti i condomini. Il Tribunale ha pertanto respinto l’istanza cautelare e ha compensato le spese della fase, considerata la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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