Carta docente ai precari: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Molise n. 319 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per assicurare l’esecuzione delle statuizioni di una sentenza del giudice ordinario del lavoro rimaste inadempiute, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. A seguito delle modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la copia attestata conforme all’originale. Il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del titolo, ordina all’amministrazione l’adempimento entro un termine perentorio e nomina, per il caso di perdurante inottemperanza, un commissario ad acta ratione muneris.
Il Fatto
Il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 12/2025 del 23.01.2025, ha accertato il diritto di una docente precaria, titolare di supplenze negli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, al beneficio della c.d. carta del docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma complessiva di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione fino all’effettivo soddisfo.
Formatosi il giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo l’esecuzione delle statuizioni e la nomina di un commissario ad acta per il caso di inottemperanza dell’amministrazione protratta oltre il termine assegnato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dall’attestazione resa dal Tribunale di Campobasso in data 17.03.2025. Il ricorso è dunque ammissibile.
Quanto alla forma del titolo, il TAR rileva che la sentenza era stata notificata in copia conforme all’indirizzo PEC dell’amministrazione già in data 23.01.2025. Trovano applicazione le modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, in base alle quali, a decorrere dal 28 febbraio 2023, per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva. Le modalità di notificazione adottate risultano pertanto adeguate alle formalità richieste.
Il Collegio afferma inoltre che il titolo azionato, consistente in una sentenza del giudice ordinario del lavoro, rientra tra quelli le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nel merito, il ricorso è fondato: la somma di € 1.500,00 richiesta a titolo di sorte capitale corrisponde a quella indicata nella sentenza del Tribunale di Campobasso. Il TAR ordina quindi al Ministero, ancora inadempiente, di dare esecuzione ai pagamenti nel termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
In conformità alla richiesta della ricorrente, il Collegio nomina fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà attivarsi su istanza di parte e provvedere nell’ulteriore termine di 40 giorni. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 550,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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