Nulla osta lavoro stranieri: il fatturato non si integra col patrimonio non quantificato (TAR Abruzzo n. 212 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ingresso per lavoro subordinato di cittadini stranieri, la verifica della sostenibilità economica dell’assunzione è requisito legittimante il nulla osta, ai sensi dell’art. 44 d.l. n. 73/2022. Il requisito reddituale del datore di lavoro, pari a 30.000 euro annui per ciascun lavoratore, è desumibile esclusivamente da reddito imponibile o fatturato, come da art. 9 d.m. 27.5.2020 e circolare n. 3/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; non è possibile integrare l’indice del fatturato con il reddito ritraibile da patrimonio immobiliare non quantificato. La censura di tardività ex art. 21-nonies legge n. 241/1990, proposta con motivi aggiunti, è irrilevante ai fini del fumus quando la conferma delle revoche si fondi su una nuova e autonoma istruttoria, quale il parere dell’ITL.
Il Fatto
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo è stato adito da un ricorrente, qualificato come imprenditore, per l’annullamento di tre provvedimenti di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, rilasciati per l’ingresso di altrettanti cittadini stranieri, nonché del successivo provvedimento di conferma delle revoche, adottato a seguito di riesame. L’Amministrazione aveva motivato la revoca con la insostenibilità dell’onere derivante dall’assunzione di nuova forza lavoro, come accertato dall’ITL di Teramo.
La Motivazione della Corte
Con riferimento ai motivi aggiunti, il Collegio ha rilevato, ex art. 73 c.p.a., la tardività della censura relativa alla violazione del termine di cui all’art. 21-nonies legge n. 241/1990, considerandola, di conseguenza, irrilevante ai fini della valutazione del fumus. La questione verteva, infatti, sulla legittimità delle revoche originarie del 3.1.2026, mentre la conferma impugnata era stata successivamente adottata.
Il Tribunale ha poi chiarito che l’eventuale rilascio dei nulla osta prima delle verifiche prescritte dall’art. 44 d.l. n. 73/2022 non inficia la legittimità delle revoche successive, ma al contrario potrebbe giustificarle, qualificandosi le stesse come annullamenti d’ufficio. In tal modo, il Collegio ha ricondotto la fattispecie all’interno dei poteri di autotutela dell’Amministrazione, legittimamente esercitati in presenza di un vizio originario del provvedimento favorevole.
Nel merito, la valutazione espressa dall’ITL di Teramo, recepita dall’Amministrazione con la conferma delle revoche, è stata ritenuta coerente con i parametri normativi e interpretativi richiamati. Il requisito reddituale del datore di lavoro, come stabilito dall’art. 9 d.m. 27.5.2020 e dalla circolare n. 3/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, è quello di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente, pari a 30.000 euro annui per ciascun lavoratore.
Applicando tale parametro, il Collegio ha rilevato che l’indice del fatturato del ricorrente, risultante dalla banca dati dell’Agenzia delle entrate, era pari a 14.883,00 euro, ammontare insufficiente rispetto al minimo richiesto per le tre assunzioni. Il Tribunale ha escluso che tale somma potesse essere integrata con il reddito ritraibile dal patrimonio immobiliare del ricorrente, in quanto tale patrimonio, come evidenziato nel parere dell’ITL e non contestato dalla parte, non era stato quantificato. Di conseguenza, l’istanza cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase.
Nota della Redazione
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