Sei scatti stipendiali anche al poliziotto collocato in quiescenza a domanda (TAR Emilia-Romagna n. 42 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
I sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50 per cento, previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, spettano al personale della Polizia di Stato ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita anche quando il collocamento in quiescenza avvenga a domanda, purché l’interessato abbia compiuto cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 ha inciso sulla sola maggiorazione della base pensionabile, senza abrogare il beneficio ai fini della buonuscita. Il termine del 30 giugno fissato dal secondo comma della norma non ha natura decadenziale: esso è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo e non condiziona l’attribuzione degli scatti. L’interpretazione estensiva delle voci dell’indennità di buonuscita resta esclusa, ma la specialità della disciplina non consente di estendere al trattamento di fine servizio l’esclusione dettata per la pensione.
Il Fatto
Il ricorrente, già Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, era cessato dal servizio il 16 marzo 2020 a domanda, avendo raggiunto cinquantacinque anni di età e quarantadue anni di servizio. Ritenendo che l’indennità di buonuscita fosse stata liquidata dall’INPS senza computare i sei scatti stipendiali, egli aveva dapprima segnalato l’errore all’Istituto e, di fronte al silenzio, aveva impugnato il prospetto di liquidazione.
Il ricorso investiva la violazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990, con contestuale domanda di accertamento del diritto al ricalcolo, oltre interessi e rivalutazione. Si costituivano il Ministero dell’Interno, chiedendo l’estromissione per difetto di legittimazione passiva, e l’INPS, che eccepiva l’abrogazione del secondo comma della norma a opera dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 e il mancato rispetto del termine perentorio del 30 giugno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie anzitutto l’eccezione di rito, richiamando la giurisprudenza secondo cui l’unico soggetto obbligato a corrispondere il trattamento di fine rapporto è il competente Ente previdenziale. Il Ministero dell’Interno, evocato quale datore di lavoro, va pertanto estromesso dal giudizio.
Nel merito, il Tribunale muove dalla premessa che la stessa difesa dell’INPS assume applicabile l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, ancora in vigore nella versione modificata dall’art. 21 della legge n. 232/1990. La norma attribuisce i sei scatti, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, al personale che cessa dal servizio per età, inabilità o decesso, e il secondo comma estende la disposizione a chi chieda il collocamento in quiescenza con cinquantacinque anni di età e trentacinque di servizio utile.
Il Collegio ritiene condivisibile la tesi dell’INPS secondo cui l’elenco delle voci dell’indennità di buonuscita di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973 non è suscettibile di interpretazione estensiva. Ritiene però inequivocabile che la disposizione richiamata si applichi anche al personale collocato in quiescenza a domanda in possesso dei requisiti, e che essa non sia mai stata abrogata.
L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, osserva il Tribunale, ha innovato solo con riferimento alla maggiorazione della base pensionabile. Il richiamo all’art. 21 della legge n. 232/1990 opera nella sola parte in cui tale norma disciplina il calcolo della pensione. La specialità delle disposizioni impedisce di applicare l’esclusione della maggiorazione anche al calcolo della buonuscita del personale dei ruoli della Polizia di Stato. La specificazione è determinante, perché per i sottufficiali delle Forze armate l’art. 15-bis del d.l. n. 379/1987 detta una disciplina diversa, sulla quale si incentra la giurisprudenza invocata dall’Istituto.
Quanto al termine del 30 giugno, il Collegio richiama l’orientamento del C.G.A.R.S. n. 926/2022 e del Cons. Stato Sez. III n. 1231 del 2019: la natura non decadenziale del termine si desume dal dato letterale e dal comma 3 dell’art. 6-bis, che collega il rispetto del termine alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio successivo. Il termine costituisce un onere per l’interessato, non una condizione di decadenza. Il ricorso è quindi accolto e l’atto impugnato annullato, con ordine all’INPS di procedere al ricalcolo e con riconoscimento dei soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.