Ottemperanza per giudicato del giudice ordinario: obbligo di pagamento e commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 542 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Ove l’amministrazione soccombente non dia esecuzione al titolo esecutivo giudiziale, decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso, assegna all’amministrazione un termine per provvedere e nomina sin da subito un commissario ad acta che, in caso di perdurante inerzia, provveda direttamente all’esecuzione, senza che la mancanza di fondi in bilancio o di disponibilità di cassa possa costituire legittimo impedimento. La distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari segue la soccombenza.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza del Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il diritto della ricorrente, docente a tempo determinato, a percepire la Retribuzione Professionale Docente per gli anni scolastici 2018/2019 e parte del 2019/2020, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo di euro 1.047,60 oltre interessi legali. Il provvedimento, non impugnato, era passato in giudicato ed era stato notificato in forma esecutiva all’amministrazione nell’ottobre 2024.
Rimasta inadempiente l’amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo l’accoglimento del ricorso, la condanna al pagamento di quanto dovuto e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il Ministero si costituiva, dando conto del pagamento delle sole spese legali del giudizio di merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha ritenuto il ricorso fondato. I giudici hanno rilevato che l’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. consente l’azione di ottemperanza anche per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al caso deciso. Nel caso di specie risultava decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione avesse allegato prova dell’adempimento, neppure dopo la proposizione del ricorso in ottemperanza.
La sentenza ottemperata era passata in giudicato e l’amministrazione non aveva contestato il proprio obbligo di dare esecuzione alla condanna. Il Collegio ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, con il pagamento delle somme spettanti alla ricorrente, assegnando il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
In accoglimento della domanda, il TAR ha inoltre nominato sin da subito un commissario ad acta nella figura del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, Ufficio V, Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo, con facoltà di delega, precisando che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di spesa entro l’ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
Le spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.200,00 oltre accessori, sono poste a carico della parte soccombente e distratte in favore dei procuratori antistatari, considerata la natura seriale del contenzioso e il valore della causa.
Nota della Redazione
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