Cessazione della materia del contendere sul silenzio e conversione del rito per l’impugnazione della PAS (TAR Abruzzo n. 483 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza di un provvedimento espresso di rigetto dell’istanza di autotutela presentata ai sensi dell’art. 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990 determina la cessazione della materia del contendere sull’azione avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a., a prescindere dalla circostanza che l’atto sopravvenuto non sia satisfattivo degli interessi sostanziali del ricorrente. L’azione impugnatoria proposta cumulativamente avverso la P.A.S. mantiene la propria autonomia e deve essere trattata con il rito ordinario, non essendo assorbita dalla definizione della domanda sul silenzio.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di terreni confinanti con l’area interessata, aveva presentato al Comune un’istanza volta a ottenere l’esercizio dei poteri di verifica e repressione e l’annullamento in autotutela ex art. 19, comma 6-ter, l. n. 241/1990 della P.A.S. rilasciata alla società controinteressata per la realizzazione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 900 kW.
Avendo l’Amministrazione serbato silenzio sull’istanza, il ricorrente aveva proposto ricorso ex art. 117 c.p.a., cumulando l’azione avverso il silenzio con l’azione impugnatoria volta all’annullamento della P.A.S. e alla declaratoria della sua inefficacia. Si costituivano in giudizio sia il Comune, sia la società controinteressata, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza della complessiva azione proposta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, nelle more della trattazione camerale, l’Amministrazione aveva rimosso il silenzio adottando un provvedimento espresso di rigetto dell’istanza di autotutela, previa comunicazione di preavviso di rigetto, depositato in atti tanto dal Comune quanto dalla società controinteressata.
In relazione alla domanda sul silenzio, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, osservando che il provvedimento espresso sopravvenuto fa venire meno il denunciato silenzio e che la mancata satisfattività dell’atto rispetto agli interessi sostanziali del ricorrente non impedisce tale declaratoria, rilevando piuttosto ai fini dell’esame dell’azione impugnatoria.
Quanto alla domanda di annullamento della P.A.S., proposta in via cumulativa, il Collegio ha disposto la conversione del rito da camerale a ordinario, trattandosi di azione che richiede la trattazione nelle forme del rito ordinario del processo amministrativo, con fissazione dell’udienza pubblica di merito.
Le spese della fase sono state compensate tra le parti, in considerazione del carattere ancora controverso della questione di merito. La sentenza è stata qualificata come parziale, in quanto definisce solo la domanda sul silenzio, lasciando impregiudicata la trattazione dell’azione impugnatoria.
Nota della Redazione
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