Connessione e onere di approvazione del gestore di rete nella PAS (TAR Emilia-Romagna n. 1696 del 26.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di Procedura Abilitativa Semplificata per impianti da fonti rinnovabili, l’art. 8, comma 4, lett. d), d.lgs. n. 190/2024 impone che il progetto sia corredato degli elaborati tecnici per la connessione predisposti o approvati dal gestore della rete. Ove la predisposizione sia opera del proponente, è necessario produrre anche l’approvazione del gestore. Non è sufficiente la mera accettazione della soluzione tecnica minima generale, che attesta solo l’individuazione di una possibile soluzione e non l’approvazione definitiva del progetto di dettaglio né l’impegno alla realizzazione. La norma mira a vincolare il titolo abilitativo all’effettiva realizzabilità dell’impianto. Il provvedimento amministrativo plurimotivato è legittimo quando una sola delle ragioni autonome risulti fondata, con assorbimento delle altre censure.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore delle rinnovabili, ha presentato al Comune di Forlì un’istanza di PAS ex d.lgs. n. 190/2024 per un impianto fotovoltaico a terra e le relative opere di connessione. All’esito della conferenza di servizi semplificata e asincrona ex art. 14-bis legge n. 241/1990, il Comune ha concluso negativamente, adducendo tre ragioni autonome: carenza degli elaborati di connessione approvati dal gestore, contrasto con l’art. 11-bis d.lgs. n. 190/2024 come modificato dal d.l. n. 175/2025 e dal d.lgs. n. 178/2025, e carenza della legittima disponibilità delle superfici.
Con separata domanda, la società ha attivato il procedimento unico per le opere di connessione con effetto di variante urbanistica e apposizione di vincoli espropriativi, conclusosi anch’esso negativamente. La ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti, articolando censure che investono la qualificazione degli elaborati di connessione, l’applicazione della norma transitoria sulle aree idonee e la proporzionalità del diniego rispetto all’interferenza con un lotto destinato a edilizia residenziale sociale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una premessa di ordine processuale: entrambi gli atti impugnati sono plurimotivati, ciascuna ragione autonoma e sufficiente a sorreggerli. Ai fini della legittimità è quindi sufficiente la correttezza anche di una sola argomentazione, con assorbimento delle censure residue, secondo i principi di economia processuale richiamati dalla giurisprudenza (Cons. Stato n. 4866/2020, n. 4303/2020).
Nel merito, il Tribunale si sofferma sull’art. 8, comma 4, lett. d), d.lgs. n. 190/2024, che richiede gli elaborati tecnici per la connessione predisposti o approvati dal gestore della rete. La norma, riferendosi letteralmente al solo gestore, va interpretata nel senso che, quando la predisposizione sia del proponente, questi debba produrre anche l’approvazione del gestore (Cons. Stato n. 523 del 2025). Non basta l’accettazione della soluzione tecnica minima generale, che individua una possibile soluzione ma non integra l’approvazione definitiva del progetto di dettaglio né l’impegno alla realizzazione.
Il Collegio chiarisce la ratio della disposizione: vincolare il titolo abilitativo all’effettiva realizzabilità dell’impianto, richiedendo l’accettazione del preventivo di connessione definitivo ovvero l’autorizzazione esplicita del gestore su tracciato e schemi elettrici. L’obiezione sui possibili ritardi del gestore è respinta: nella specie nessuna inerzia è ravvisabile, essendo la mancata approvazione dipesa dagli errori progettuali della società, che ha inoltrato più versioni del progetto e ha ottenuto la validazione solo in data successiva alla conclusione delle conferenze e su progetto modificato.
Tale validazione sopravvenuta non sana la carenza rilevata, riguardando un progetto diverso, non ancora esaminato dal Comune nei suoi poteri e da sottoporsi a nuovo procedimento nel contraddittorio degli enti competenti. Il Tribunale esclude quindi l’applicazione della norma transitoria dell’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 175/2025, poiché la documentazione era incompleta già al momento dell’entrata in vigore della disciplina.
Respinto il ricorso introduttivo, identiche ragioni conducono al rigetto dei motivi aggiunti: la legittimità della conclusione negativa del procedimento unico per le opere di connessione discende dall’esito negativo della PAS e dalla mancanza degli elaborati approvati dal gestore. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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