Cauzione per la SCIA difforme: danno patrimoniale risarcibile e tutela cautelare (TAR Abruzzo n. 153 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., la tutela cautelare è subordinata alla valutazione del duplice requisito del fumus boni iuris e del periculum in mora. L’accertamento del pregiudizio grave e irreparabile richiede la dimostrazione che il danno dedotto, pur essendo patrimoniale, non sia altrimenti risarcibile per equivalente, dovendosi escludere la sussistenza del periculum quando la perdita economica lamentata sia interamente ristorabile mediante le ordinarie forme di tutela risarcitoria. La mera prospettazione di un danno emergente per costi di manutenzione, custodia e oneri fiscali, unitamente al lucro cessante per la mancata occasione di vendita dell’immobile, non integra gli estremi dell’irreparabilità, poiché trattasi di pregiudizio suscettibile di integrale ristoro per equivalente pecuniario.
Il Fatto
La Provincia Religiosa ricorrente aveva presentato al Comune di Avezzano una segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire ai sensi dell’art. 23 d.P.R. n. 380/2001, al fine di intervenire su un immobile di propria proprietà. Con il provvedimento impugnato, l’Amministrazione comunale aveva adottato una diffida, interdicendo la prosecuzione dell’intervento edilizio segnalato.
Avverso tale atto la ricorrente proponeva ricorso, chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento. Il danno lamentato era rappresentato dal danno emergente per i costi di manutenzione, custodia e oneri fiscali dell’immobile oggetto della SCIA, nonché dal lucro cessante per l’eventuale perdita dell’occasione di vendita, già compromessa dal preliminare sottoscritto con l’interveniente ad adiuvandum.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha preliminarmente ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza sulla controversia, per poi concentrare la propria disamina sulla sola sussistenza del requisito del periculum in mora, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.
Il Collegio ha osservato che il pregiudizio allegato dalla ricorrente si sostanzia in una perdita di natura squisitamente patrimoniale. Il danno emergente, consistente nei costi di manutenzione, custodia e oneri fiscali relativi all’immobile interdetto, nonché il lucro cessante per la mancata conclusione della vendita, costituiscono voci di danno che possono essere integralmente ristorate attraverso la tutela risarcitoria per equivalente.
La valutazione del Tribunale si è concentrata sull’irreparabilità del pregiudizio, requisito necessario per l’accesso alla tutela cautelare. Trattandosi di danno che non presenta i caratteri della urgenza e della irreparabilità, non ricorrendo il pericolo di un pregiudizio imminente e non altrimenti ristorabile, la domanda cautelare è stata respinta.
La natura meramente economica del danno lamentato è stata ritenuta compatibile con una successiva tutela di tipo risarcitorio, non ravvisandosi gli estremi per una tutela d’urgenza. Il Collegio ha pertanto respinto l’istanza cautelare, compensando le spese della fase.
Nota della Redazione
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