Il comodato non attribuisce la proprietà della costruzione su suolo altrui e il mancato coinvolgimento nel procedimento repressivo dell’abuso edilizio non lede il comodatario (TAR Abruzzo n. 393 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La proprietà dell’edificio realizzato su suolo altrui si acquista per accessione da parte del titolare del suolo, ai sensi dell’art. 934 cod. civ., salvo che la costruzione sia avvenuta in forza di un diritto reale di superficie, che deve essere allegato e provato. Il comodato gratuito del suolo non integra il diritto di superficie, avendo il solo effetto obbligatorio di escludere l’esercizio dello ius tollendi, sicché il proprietario del suolo diviene comunque proprietario dell’opera per accessione. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, “interessato” alla notifica degli atti successivi all’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione è solo il proprietario dell’immobile abusivo, unico soggetto titolare di un interesse oppositivo all’effetto acquisitivo. Non è legittimato a impugnare l’ordine di demolizione chi ne abbia avuto piena conoscenza partecipando al giudizio promosso contro di esso, ancorché in qualità di successore processuale del destinatario.

Il Fatto

Una donna occupava un manufatto ad uso abitativo, realizzato dal coniuge all’indomani del sisma del 6.4.2009 su un terreno di proprietà dei figli, concessolo ai genitori in comodato gratuito. L’opera abusiva era stata oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 44/2011, impugnata dal coniuge e respinta con sentenza passata in giudicato, giudizio proseguito dalla ricorrente dopo la morte del marito.

L’amministrazione comunale accertava l’inottemperanza all’ordine di demolizione, ingiungeva il pagamento della sanzione pecuniaria e disponeva l’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale. La ricorrente, professandosi comproprietaria del manufatto e del suolo, impugnava tali atti e la stessa ordinanza di demolizione, deducendo la mancata notifica dei provvedimenti e l’insussistenza dell’effetto acquisitivo nei propri confronti.

La Motivazione della Corte

Il TAR Abruzzo ha respinto il ricorso. Quanto al titolo di proprietà, il collegio ha richiamato la regola dell’art. 934 cod. civ., per cui il proprietario del suolo acquista per accessione la proprietà di quanto in esso viene costruito, salvo che sussista un diritto reale di superficie. Il comodato gratuito non costituisce titolo idoneo ad attribuire la proprietà della costruzione, difettando dell’attribuzione proprietaria a favore del comodatario-costruttore. L’effetto acquisitivo si era pertanto consolidato in capo ai figli, proprietari del suolo.

La Corte ne ha tratto la conseguenza che, ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, unico “interessato” alla notifica degli atti del procedimento di repressione dell’abuso edilizio è il proprietario del bene, quale titolare dell’interesse oppositivo all’acquisizione. La ricorrente, priva della qualità di proprietaria, non poteva vantare alcuna lesione dalla mancata partecipazione al procedimento.

Quanto all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione, il collegio ha rilevato che la ricorrente aveva proseguito il giudizio promosso dal coniuge, subentrando nei rapporti pendenti. Tale partecipazione le aveva attribuito piena conoscenza dell’atto, precludendole di impugnarlo in proprio in qualità di corresponsabile dell’abuso. In ogni caso, il termine di novanta giorni per ottemperare era spirato anche nei confronti del dante causa, con conseguente trasferimento dell’immobile al patrimonio comunale. Infine, nessuna lesione è stata ravvisata con riferimento alla sanzione pecuniaria, ingiunta ai soli proprietari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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