La qualificazione SOA si commisura al valore reale e finanziabile dell’appalto, non al quinto d’obbligo meramente virtuale (TAR Abruzzo n. 213 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il valore globale stimato dell’appalto, rilevante ai fini della determinazione della qualificazione SOA richiesta ai concorrenti, può includere le opzioni contrattuali – ivi incluso il c.d. quinto d’obbligo – solo quando queste siano reali, effettivamente programmabili e sorrette da adeguata copertura economico-finanziaria. L’indicazione di un valore maggiorato privo di concreta sostenibilità finanziaria configura una rappresentazione alterata dell’importo appaltabile, sicché la richiesta di una qualificazione commisurata a tale importo fittizio viola i principi di proporzionalità, di massima concorrenza e di favor partecipationis. In materia di cause di esclusione non automatica e di misure di self-cleaning, la valutazione della stazione appaltante è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per inattendibilità, e non richiede motivazione espressa in caso di ammissione, potendo questa risultare implicita o per facta concludentia.
Il Fatto
La Provincia di Teramo, con determinazione dirigenziale n. 908 del 26 settembre 2025, ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 108, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della gara, l’appalto è stato aggiudicato alla società Oraizon S.r.l. con determinazione n. 1027 del 4 novembre 2025.
Avverso l’esito procedimentale è insorto il raggruppamento temporaneo di imprese secondo classificato, deducendo plurimi vizi: la carenza in capo all’aggiudicataria dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per la categoria prevalente, la violazione della disciplina del subappalto necessario, la nullità dei contratti di avvalimento stipulati e l’omessa valutazione delle cause di esclusione non automatiche. La società aggiudicataria ha spiegato ricorso incidentale, censurando la mancata esclusione del RTI ricorrente.
La Motivazione della Corte
Quanto al primo motivo, il collegio ha chiarito che l’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 impone di calcolare il valore stimato dell’appalto sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA, includendo le opzioni e i rinnovi solo quando risultino “esplicitamente stabiliti nei documenti di gara”, reali e finanziariamente sostenibili. Nel caso di specie, l’importo complessivo finanziato era pari a euro 12.316.285,06, mentre la cifra di euro 14.779.542,07, comprensiva del quinto d’obbligo, era priva di qualsivoglia copertura finanziaria ed è stata definita dalla stessa stazione appaltante un “mero refuso” mutuato dai modelli ANAC.
Richiedere una qualificazione SOA tarata su un valore teorico non finanziabile viola il principio di proporzionalità e restringe ingiustificatamente la platea dei concorrenti, in contrasto con il principio della massima concorrenza. La qualificazione deve essere commisurata all’importo effettivamente appaltabile, unico dato reale e verificabile della procedura. Il valore maggiorato del quinto, non essendo un’opzione esercitabile, non può fondare la richiesta di requisiti di partecipazione più severi, con conseguente legittimità della qualificazione richiesta sulla base dell’importo di euro 12.316.285,06.
Sul secondo motivo, il tribunale ha ritenuto corretta l’interpretazione della stazione appaltante circa la dichiarazione di subappalto resa dall’aggiudicataria nel DGUE: la quota del 49,99%, riferita all’intero importo contrattuale di euro 12.316.285,06, pari a euro 6.156.910,90, ricomprendeva gli importi delle lavorazioni scorporabili a qualificazione obbligatoria, dovendosi qualificare la dichiarazione come subappalto necessario, atteso che il DGUE non prevede sezioni distinte per le due tipologie.
Riguardo al terzo motivo, concernente la pretesa nullità dei contratti di avvalimento, la sentenza ha escluso la necessità di un’indicazione analitica delle risorse conferite, ritenendo sufficiente la messa a disposizione di personale qualificato e l’indicazione dei criteri di quantificazione dei mezzi, evincibili dalla tipologia delle opere. Quanto al corrispettivo di euro 5.000,00 per ciascuna ausiliaria, l’art. 104, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 qualifica il contratto come “normalmente oneroso”, sicché l’avverbio consente corrispettivi non proporzionati al sinallagma, dovendosi avere riguardo alla causa concreta dell’operazione negoziale, individuale anche in vantaggi patrimoniali esterni come l’attribuzione del subappalto.
Infine, sui motivi quarto e quinto, scrutinati congiuntamente, il collegio ha affermato che la valutazione sulla rilevanza delle cause di esclusione non automatiche e sull’idoneità delle misure di self-cleaning è connotata da discrezionalità tecnica, sindacabile solo per inattendibilità del criterio o illogicità manifesta. La motivazione espressa è dovuta solo in caso di esclusione o di ritenuta insufficienza delle misure correttive, mentre l’ammissione può essere implicita. La ricorrente non ha fornito elementi concreti idonei a dimostrare l’inattendibilità del giudizio tecnico dell’amministrazione. Il ricorso è stato pertanto respinto, con dichiarazione di improcedibilità del ricorso incidentale per carenza di interesse.
Nota della Redazione
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