Competenza inderogabile del TAR Lazio per concorsi unici nazionali dell’Agenzia delle Entrate (TAR Abruzzo n. 109 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a., per gli atti statali e per quelli adottati da soggetti pubblici a carattere ultraregionale, la competenza territoriale è inderogabilmente radicata presso il TAR Lazio, sede di Roma (o, per i soggetti a carattere ultraregionale, presso il TAR nella cui circoscrizione ha sede il soggetto). Il criterio ordinario della sede dell’autorità emanante è sostituito da quello dell’efficacia spaziale del provvedimento quando questa si produca in un solo ambito territoriale. Una procedura concorsuale “accentrata”, disciplinata da un unico bando nazionale e che prevede la formazione di una graduatoria unica nazionale, produce effetti diretti sull’intero territorio nazionale e, pertanto, non ricade nell’ambito applicativo del criterio dell’efficacia limitata, con conseguente declaratoria di incompetenza del TAR regionale eventualmente adito e rinvio al TAR Lazio ai sensi dell’art. 15 c.p.a.
Il Fatto
La ricorrente, candidata alla selezione pubblica indetta dall’Agenzia delle Entrate per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, impugnava gli atti della procedura, in particolare la graduatoria finale di merito relativa alla Regione Abruzzo, nella quale non risultava utilmente inserita. La candidata lamentava il mancato riconoscimento della riserva prevista per l’aver prestato il Servizio Civile, ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. n. 40/2017, come modificato dalla legge n. 74 del 21 giugno 2023. L’Amministrazione resistente eccepiva il difetto di competenza del TAR Abruzzo, ritenendo competente il TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’Amministrazione. Richiamato il criterio generale che determina la competenza in base alla sede dell’ente emanante, il TAR ha precisato che tale criterio è sostituito da quello dell’efficacia spaziale del provvedimento quando questa sia circoscritta a un ambito territoriale determinato.
Nel caso di specie, il Collegio ha applicato la regola speciale di cui all’art. 13, comma 3, c.p.a., secondo cui per gli atti statali è inderogabilmente competente il TAR Lazio, sede di Roma. La procedura selettiva in contestazione, pur articolata in graduatorie regionali, è stata adottata con un unico bando valido sull’intero territorio nazionale. Inoltre, il bando all’art. 7.5 prevedeva la possibilità per l’Agenzia di formare una graduatoria unica nazionale, nella quale confluiscono tutti gli idonei presenti nelle graduatorie regionali, con conseguente cessazione d’efficacia di queste ultime.
Tale connotazione “accentrata” della procedura, idonea a produrre effetti diretti su tutto il territorio nazionale, determina il rischio di contrasto di giudicati e radica, quindi, la competenza inderogabile del TAR Lazio. Il Collegio ha pertanto dichiarato la competenza del TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi dell’art. 15 c.p.a., disponendo che la causa sia riassunta nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con spese compensate.
Nota della Redazione
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