La remunerazione delle prestazioni extra-regione e la storicizzazione del budget non richiedono rimodulazioni contabili in sede di giurisdizione (TAR Lombardia n. 4141 del 20.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La delibera di giunta regionale che dispone un incremento del tetto di struttura per le prestazioni di ricovero erogate a favore di pazienti non residenti non costituisce applicazione retroattiva di una regola peggiorativa, ma attuazione di un sistema di budget unico già previsto dalle regole annuali. L’eventuale riduzione del budget contrattuale per il mancato raggiungimento di obiettivi di quota variabile rappresenta una conseguenza meramente eventuale e condizionata, non una sanzione automatica. La verifica della correttezza dei calcoli che determinano gli importi dovuti alla struttura sanitaria, in quanto controversia di natura patrimoniale, esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e non può essere oggetto di istanza istruttoria nel giudizio di legittimità.

Il Fatto

Una fondazione IRCCS, accreditata con il Servizio sanitario della Regione Lombardia, ha impugnato la delibera di giunta regionale che, per l’anno 2024, ha disciplinato i rimborsi per le prestazioni di ricovero e ambulatoriali erogate a pazienti non residenti. La ricorrente ha contestato, in particolare, l’introduzione di un tetto di struttura per le prestazioni extra-regione e la previsione di un incremento dell’1% della remunerazione ambulatoriale limitatamente alle prestazioni PNGLA oltre la soglia del 106%. Nel corso del giudizio, la fondazione ha dichiarato di non avere più interesse ai motivi relativi alle prestazioni ambulatoriali, insistendo solo sulle censure concernenti le attività di ricovero per pazienti fuori regione, in relazione alle quali ha anche avanzato istanza istruttoria sulla base di documenti contabili ricevuti dalla ATS competente.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente dichiarato improcedibile il ricorso in relazione ai motivi concernenti le prestazioni ambulatoriali, per intervenuta carenza di interesse dichiarata dalla ricorrente. Nel merito, ha ritenuto infondate le censure relative al tetto per le attività extra-regione, ricostruendo il quadro normativo di riferimento. La regola regionale per l’anno 2024 aveva già previsto l’istituzione di un budget unico di struttura, riferito a tutta la produzione, comprensivo delle prestazioni erogate a cittadini lombardi e fuori regione, con l’individuazione di tetti separati per ciascuna tipologia.

La delibera impugnata, pertanto, non ha introdotto un nuovo tetto di spesa, ma ha disposto un incremento del tetto preesistente, finanziato con risorse aggiuntive derivanti dall’assestamento di bilancio regionale. La maggiorazione è stata ancorata al rispetto di criteri specifici, quali l’equità di trattamento tra pazienti lombardi ed extra-regione e il rispetto dei tempi d’attesa, ma la ricorrente non ha dimostrato la concreta lesività di tali condizioni. Il TAR ha escluso la prospettata irretroattività in senso peggiorativo, rilevando che la delibera poteva solo implementare il sistema di budget, attribuendo maggiori somme alle strutture sanitarie.

Quanto all’istanza istruttoria, il Collegio l’ha respinta, ritenendo che i chiarimenti richiesti attenessero alla verifica del mero calcolo matematico degli importi spettanti, questione di natura patrimoniale estranea alla giurisdizione amministrativa. Il TAR ha quindi respinto il ricorso per i motivi relativi alle prestazioni di ricovero e dichiarato improcedibile la parte concernente le prestazioni ambulatoriali, condannando la ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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