Istruttoria nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento edilizio e di occupazione di suolo pubblico (TAR Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 381 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può disporre approfondimenti istruttori qualora siano necessari ai fini del decidere. In tal caso, l’ordinanza istruttoria può richiedere all’amministrazione intimata, ancorché non costituita in giudizio, il deposito di una dettagliata relazione sui fatti di causa, con cui controdedurre sulle specifiche censure articolate in ricorso, e di ogni documento utile ai fini della decisione, assegnando un termine perentorio per l’adempimento e rinviando il proseguimento del giudizio a successiva camera di consiglio.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un distributore di carburanti in Chieti, ha proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Chieti in ordine a plurime istanze riguardanti l’occupazione di suolo pubblico e il rilascio di concessioni per l’area destinata all’impianto. L’istante riferiva di aver inviato, nel corso del 2025 e del 2026, una serie di domande e solleciti, tra cui un’istanza di concessione ai sensi dell’art. 38 del regolamento comunale, un’istanza di rilascio delle concessioni e una richiesta di concessione postuma a sanatoria dell’occupazione, con contestuale diffida a non emettere ulteriori accertamenti o avvisi per gli anni dal 2022 al 2025. Con il ricorso, la società ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna del Comune a provvedere con provvedimento esplicito sulle istanze.

La Motivazione del TAR

Il Tribunale, nella camera di consiglio del 12 giugno 2026, ha rilevato che, ai fini del decidere, sono necessari approfondimenti istruttori. La complessità della vicenda, caratterizzata da una pluralità di istanze e dalla mancata costituzione dell’amministrazione intimata, ha indotto il collegio a disporre un’istruttoria.

Il TAR ha ordinato al Comune di Chieti, non costituitosi nel giudizio, il deposito di una dettagliata relazione sui fatti di causa con cui controdedurre sulle specifiche censure formulate in ricorso e di ogni documento utile. La finalità dell’adempimento istruttorio è chiaramente quella di acquisire gli elementi conoscitivi necessari per valutare la fondatezza delle domande e l’effettiva sussistenza dell’obbligo di provvedere.

Il termine assegnato per l’adempimento è perentorio ed è fissato in sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza a cura della Segreteria o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte. La previsione della perentorietà del termine e la sua decorrenza alternativa delineano un meccanismo volto a garantire la celere definizione del giudizio e a responsabilizzare l’amministrazione inerte.

Conseguentemente, il Tribunale ha rinviato il prosieguo del giudizio alla camera di consiglio del giorno 13 novembre 2026, fissando una nuova udienza per la trattazione della causa dopo l’espletamento dell’istruttoria. L’ordinanza si inserisce nel quadro dei poteri istruttori officiosi del giudice amministrativo nell’ambito del rito speciale avverso il silenzio, confermandone l’ampiezza anche nei confronti di un’amministrazione rimasta contumace.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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