La revoca di un contributo per inadempimento degli obblighi assunti è devoluta al giudice ordinario (TAR Abruzzo n. 334 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca di un contributo pubblico, disposta in ragione del mancato raggiungimento dell’obiettivo occupazionale previsto dall’Avviso pubblico quale condizione per il conseguimento del beneficio, costituisce conseguenza dell’inadempimento di un’obbligazione assunta dal beneficiario. In tale evenienza, la posizione giuridica del contribuente assume consistenza di diritto soggettivo, con conseguente devoluzione della relativa controversia alla giurisdizione del giudice ordinario. Il giudice amministrativo, pertanto, deve dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., dell’art. 59 della legge n. 69/2009 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2007.

Il Fatto

Con atto del 6 marzo 2026, la Regione Abruzzo revocava integralmente alla società ricorrente un contributo di €114.049,50, già concesso per il sostegno degli investimenti produttivi, sul presupposto del mancato raggiungimento dell’obiettivo occupazionale richiesto dall’art. 21 dell’Avviso pubblico. La società impugnava il provvedimento innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, deducendo la violazione dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2015, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, delle disposizioni dell’Avviso nonché dei principi del legittimo affidamento e di proporzionalità, oltre a vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione e dei presupposti.

La Regione si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Nella camera di consiglio del 12 giugno 2026, verificata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, il Tribunale tratteneva la causa in decisione per la definizione del merito ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione preliminare sollevata dalla Regione. Ha osservato che la revoca del contributo non trovava fondamento in un vizio del provvedimento concessorio, ma nel mancato raggiungimento dell’obiettivo occupazionale previsto dall’art. 21 dell’Avviso, ossia nell’asserito inadempimento di un’obbligazione assunta dalla società al fine di conseguire il beneficio.

Da tale presupposto il Collegio ha tratto la conseguenza che la controversia involge una posizione di diritto soggettivo della ricorrente, non degradata a interesse legittimo dalla circostanza che la concessione del contributo derivasse da un procedimento amministrativo. Una volta intervenuta l’erogazione e stipulati gli impegni, la successiva revoca per inadempimento assume natura di atto dovuto, lesivo di una posizione di credito la cui tutela spetta al giudice ordinario.

A sostegno di tale conclusione il Tribunale ha richiamato il costante orientamento giurisprudenziale, citando in particolare il precedente del Cons. Stato, V, n. 8678 del 2025, secondo cui in fattispecie analoghe la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, richiamando i meccanismi di cui all’art. 11 c.p.a. e all’art. 59 della legge n. 69/2009, nonché la sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2007.

Le spese di lite sono state compensate, sussistendo giuste ragioni in ragione della natura della questione trattata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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