Diniego porto d’armi e remissione di querela: il giudizio amministrativo di affidabilità prescinde dall’esito penale (TAR Abruzzo n. 311 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego del porto d’armi ad uso sportivo, adottato ai sensi dell’art. 43 TULPS, non richiede che l’interessato abbia riportato una condanna penale o che sia stato accertato un fatto di reato in sede penale. Il giudizio prognostico di affidabilità alla detenzione di armi è autonomo rispetto a quello penale, ha finalità preventiva e non punitiva, ed è più stringente del giudizio di pericolosità sociale. Esso può essere legittimamente fondato su condotte che non hanno dato luogo a condanne, ivi inclusi fatti per i quali il reato si è estinto per remissione di querela, ove emergano elementi sintomatici del pericolo di abuso delle armi. La valutazione dell’Amministrazione, ove immune da vizi logici e congruamente motivata, è sindacabile dal giudice amministrativo solo nei limiti della manifesta illogicità o dell’erroneità dei presupposti.
Il Fatto
Un istante, titolare di licenza per il porto di fucile ad uso sportivo, vedeva respinta l’istanza di rinnovo. Il provvedimento di diniego traeva origine da un episodio verificatosi nel 2014, quando, a seguito del ricovero del padre, l’uomo si era recato al domicilio dell’infermiere di turno, che riteneva responsabile di maltrattamenti, sottoponendolo a un violento pestaggio. Per tali fatti l’interessato era stato citato a giudizio per i reati di lesioni e minaccia, ma il procedimento si era concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di remissione di querela.
Il ricorrente impugnava il diniego, deducendo violazione dell’art. 39 TULPS e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti. A suo avviso, l’assenza di una condanna penale avrebbe reso illegittima la misura adottata dall’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, precisando che il provvedimento impugnato era stato adottato ai sensi dell’art. 43 TULPS e non dell’art. 39, come erroneamente indicato dal ricorrente. Tale disposizione consente di ricusare la licenza a chi non possa provare la propria buona condotta o non dia affidamento di non abusare delle armi, attribuendo all’Amministrazione un potere ampiamente discrezionale.
I giudici hanno evidenziato che la gravità della condotta posta in essere dall’istante era tale da giustificare il parere negativo di inaffidabilità espresso dal Commissariato di Pubblica Sicurezza. Il giudizio prognostico sul possibile abuso delle armi era stato correttamente collegato alla dinamica dell’aggressione, avvenuta senza alcun freno inibitorio presso l’abitazione della vittima, in quella che è stata qualificata una vera e propria “spedizione punitiva”.
Il Collegio ha poi richiamato il consolidato orientamento, espresso anche da Consiglio di Stato, Sez. III, n. 8368 del 2019, secondo cui il giudizio di affidabilità non richiede necessariamente una responsabilità penale per fatti riconducibili all’uso delle armi. La valutazione amministrativa ha finalità preventiva del rischio di abusi e di pericolo per la pubblica incolumità, potendo fondarsi anche su episodi che non abbiano dato luogo a condanne penali.
Quanto alla remissione di querela, i giudici hanno sottolineato che l’estinzione del reato non equivale ad accertamento dell’assenza di condotta o della non colpevolezza, sicché l’episodio conserva piena valenza sintomatica ai fini della prognosi di affidabilità. Il diniego è stato pertanto ritenuto legittimo, immune da vizi di istruttoria e di motivazione, con conseguente rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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