Diritto del minore autistico alla terapia ABA a carico del Servizio sanitario (TAR Calabria n. 1 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del minore affetto da disturbo dello spettro autistico ad essere preso in carico dal Servizio sanitario nazionale, ai fini della somministrazione della terapia con metodologia dell’analisi comportamentale applicata (A.B.A.), rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il trattamento A.B.A. costituisce uno dei modelli prescritti per l’approccio terapeutico all’autismo e rientra nei livelli essenziali di assistenza ex art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017, in quanto contemplato dalle Linee guida dell’Istituto superiore di sanità adottate in applicazione della legge n. 134/2015. Accertata la sussistenza del diritto, l’amministrazione sanitaria è tenuta all’erogazione diretta ovvero, in via indiretta, al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni rese da professionisti privati. La discrezionalità tecnica dell’amministrazione nell’individuazione del modello terapeutico non osta all’accertamento del diritto soggettivo, ma incontra il limite dell’appropriatezza del trattamento rispetto alle condizioni cliniche accertate.
Il Fatto
I genitori, esercenti la potestà sul figlio minore affetto da disturbo dello spettro autistico, chiedevano all’ASP di Reggio Calabria e alla Regione Calabria la presa in carico del minore per la terapia comportamentale con metodologia A.B.A., con contestuale rimborso degli importi corrisposti privatamente. La diagnosi era stata formulata nel novembre 2018 e confermata presso un ospedale pediatrico romano nel luglio 2019, con prescrizione di terapia comportamentale intensiva. Nel settembre 2022 l’ASP confermava la diagnosi funzionale senza prescrivere alcun piano terapeutico specifico.
La famiglia si rivolgeva così a un centro privato, dove il minore seguiva la terapia per otto ore settimanali fino al luglio 2023. Di fronte all’inerzia dell’amministrazione, con nota del 27.06.2023 rimasta inevasa, i genitori proponevano ricorso ex art. 31 e 117 cod. proc. amm. per l’accertamento del silenzio, la condanna alla presa in carico e al rimborso, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 1781 del 20.01.2022, che ha ricondotto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la pretesa del minore autistico ad essere curato dal Servizio sanitario, valorizzando l’attività discrezionale, amministrativa e tecnica, dell’amministrazione sanitaria. Da tale statuizione deriva la legittimazione del giudice amministrativo ad accertare il diritto soggettivo, senza che la discrezionalità sull’individuazione del modello terapeutico possa precluderne la tutela.
La ricostruzione del quadro normativo ha muovendo dagli artt. 1 e 3-septies del d.lgs. n. 502/1992 e dall’art. 26 della legge n. 833/1978, in tema di prestazioni di riabilitazione. Con specifico riferimento all’autismo, la legge n. 134/2015 prevede l’aggiornamento delle linee guida e l’inserimento nei livelli essenziali di assistenza delle prestazioni di diagnosi precoce, cura e trattamento individualizzato mediante metodi basati sulle più avanzate evidenze scientifiche. Il d.P.C.M. 12 gennaio 2017, all’art. 60, ha dato attuazione a tale previsione, richiamando espressamente la legge n. 134/2015.
Le Linee guida dell’Istituto superiore di sanità, aggiornate nel 2015 e da ultimo nel 2023, riconoscono che i programmi intensivi comportamentali si fondano sui principi dell’analisi comportamentale applicata, con durata di norma compresa tra le 20 e le 40 ore settimanali. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 2129 del 23 marzo 2022, secondo cui l’A.B.A. rientra pienamente tra le metodiche basate sulle più avanzate evidenze scientifiche di cui all’art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017.
Sul piano istruttorio, la C.T.U. ha confermato la diagnosi e l’efficacia della terapia, rilevando che le otto ore settimanali in atto erano inerenti ma di scarsa intensità. Il perito ha indicato come necessarie e sufficienti quindici ore settimanali, da effettuare anche in ambito scolastico e familiare, per una durata almeno fino ai tredici anni di età. Il Collegio ha quindi accertato l’obbligo dell’ASP di garantire il trattamento, in via diretta o mediante rimborso, con decorrenza da ottobre 2022.
Quanto alle conseguenze risarcitorie, il Tribunale ha riconosciuto il rimborso delle fatture documentate per complessivi 5.638,00 euro, il danno non patrimoniale dei genitori liquidato equitativamente in 1.000,00 euro ex artt. 1226 e 2056 cod. civ., provato per presunzioni ex art. 2729 cod. civ., e la perdita di chance del minore, quantificata in 1.000,00 euro. È stata invece rigettata la domanda di risarcimento del danno da ritardo, trattandosi di accertamento di diritto soggettivo e non di illegittimità di un contegno autoritativo.
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Nota della Redazione
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