Liquidazione compenso commissario ad acta in esecuzione sentenza di accoglimento (TAR Abruzzo n. 303 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il commissario ad acta, nominato per l’esecuzione della sentenza di accoglimento del ricorso, ha diritto alla liquidazione del compenso una volta espletato l’incarico. Il compenso è posto a carico dell’Amministrazione soccombente e va quantificato tenendo conto del valore della causa, degli atti emessi e dell’impegno profuso. La liquidazione avviene con decreto collegiale, ai sensi dell’art. 33 cod. proc. amm., e l’Amministrazione è tenuta a effettuare il pagamento.

Il Fatto

Una società di costruzioni agiva in giudizio contro il Comune per l’esecuzione della sentenza TAR Abruzzo-Pescara n. 314 del 2021, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione. Il Tribunale, con sentenza n. 173 del 2022, accoglieva il ricorso e nominava il commissario ad acta.

Il commissario, concluso l’incarico, presentava istanza di liquidazione del proprio compenso. Nel corso del procedimento erano state emesse diverse ordinanze di proroga dei termini per il completamento dell’incarico, e l’appello proposto dall’Amministrazione avverso la pronuncia di primo grado era stato respinto dal Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il TAR, rilevato che il commissario ad acta aveva eseguito la sentenza e che l’incarico era stato quindi espletato, ha ritenuto di dover procedere alla liquidazione del compenso richiesto. Il Collegio ha applicato il criterio di quantificazione previsto dall’art. 33, comma 1-bis, cod. proc. amm., che rinvia alle disposizioni in materia di compensi professionali.

La quantificazione è stata effettuata considerando il valore della causa, gli atti emessi dal commissario e l’impegno profuso nell’esecuzione dell’incarico. Il compenso è stato determinato in €3.000,00, importo ritenuto congruo rispetto all’attività svolta.

Il Collegio ha poi stabilito che l’onere economico grava sul Comune, quale Amministrazione soccombente, che è stata ordinata a effettuare il relativo pagamento. Il decreto è stato depositato presso la Segreteria del Tribunale, che ne darà comunicazione al commissario e alle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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