Revisione prezzi esclusa per rinnovi contrattuali consecutivi e non per proroga (TAR Abruzzo n. 308 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revisione dei prezzi si applica solo in caso di proroga del contratto, non anche in caso di rinnovo. La proroga sposta in avanti la scadenza del rapporto, che resta regolato dalla sua fonte originaria, mentre il rinnovo comporta una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, con rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale, che rende incompatibile l’applicazione imperativa della clausola revisionale. Gli affidamenti temporanei e consecutivi disposti nelle more di una nuova gara, all’esito di distinte e rinnovate negoziazioni con il medesimo affidatario, integrano rinnovi e non proroghe. Nella vigenza dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, la revisione del contratto è ammessa solo ove espressamente pattuita nei documenti di gara iniziali, senza possibilità di applicazione analogica della legislazione speciale emergenziale, considerata la sua natura eccezionale.
Il Fatto
La società, affidataria dal 2004 del servizio di lavanolo per la AUSL, aveva proseguito l’attività in proroga per diversi anni. Con delibere del 2022, l’Amministrazione aveva disposto ulteriori affidamenti temporanei fino al 31 dicembre 2022, sottoscritti dalla società con riserva di adeguamento prezzi. A fronte del diniego opposto dall’AUSL alle istanze di revisione, la società impugnava gli atti e chiedeva l’accertamento del diritto all’adeguamento dei corrispettivi a partire da gennaio 2022, invocando anche l’art. 29 del D.L. n. 4/2022 e l’integrazione automatica delle clausole revisionali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che la controversia sulla revisione prezzi nelle commesse pubbliche è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), punto 2, cod. proc. amm., sia per l’an che per il quantum della pretesa.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il Tribunale ha richiamato il principio per cui la revisione prezzi opera solo in caso di proroga, che costituisce un prolungamento temporale del rapporto noto ai concorrenti in sede di offerta, e non in caso di rinnovo, che implica una nuova negoziazione. Nel caso di specie, tra il contratto del 2004 e gli affidamenti del 2022 vi era stata una soluzione di continuità, con lo svolgimento di altre gare aggiudicate alla ricorrente in R.T.I. con altro operatore. Gli affidamenti oggetto di causa erano scaturiti dalla necessità di garantire il servizio nelle more di una nuova gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, e si configuravano come rinnovi consecutivi e non come proroghe del rapporto originario.
Quanto alla pretesa integrazione automatica della clausola revisionale, il Collegio ha escluso l’applicabilità del meccanismo dell’art. 1339 cod. civ., che presuppone una norma imperativa. La giurisprudenza richiamata ha poi chiarito che la revisione prezzi non opera in presenza di eventi eccezionali e imprevedibili, né risultano applicabili in via analogica le norme speciali in materia di emergenza da Covid-19, considerata la loro natura eccezionale. La pretesa è stata pertanto respinta, con integrale rigetto del ricorso e compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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