Inottemperanza all’ordine istruttorio e rinnovo dell’obbligo relazionale (TAR Abruzzo n. 280 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, ove l’amministrazione rimanga inerte rispetto a un ordine istruttorio finalizzato all’accertamento dei fatti di causa, può disporre il rinnovo dell’ordine, assegnando un nuovo termine per l’adempimento e fissando una nuova camera di consiglio per la prosecuzione del giudizio. L’esercizio dei poteri istruttori officiosi non si esaurisce con l’emanazione dell’ordinanza, ma può essere reiterato sino a quando l’accertamento non si sia compiuto effettivamente.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha proposto ricorso per ottemperanza avverso l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, chiedendo l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pescara. Il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, aveva già emesso un’ordinanza istruttoria, con la quale aveva ordinato all’amministrazione di depositare una relazione circostanziata sui fatti di causa.
All’udienza camerale, però, l’amministrazione non aveva dato alcun seguito all’invito, non avendo provveduto al deposito della documentazione richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato il mancato riscontro dell’amministrazione all’ordinanza istruttoria, non essendo pervenuta alcuna relazione né alcuna documentazione.
In considerazione della rilevanza degli accertamenti richiesti ai fini della decisione sul ricorso per ottemperanza, il Tribunale ha ritenuto di dover rinnovare l’ordine, concedendo un termine di giorni trenta per l’adempimento.
La Corte ha altresì fissato una nuova camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione, al fine di verificare l’effettivo adempimento e di procedere alla decisione.
Nota della Redazione
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