Fabbricato ad uso uffici in area industriale: escluso l’esonero dal costo di costruzione (TAR Abruzzo n. 261 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di immobile destinato ad attività industriale, rilevante ai fini della contribuzione edilizia, trova autonoma fonte regolativa nell’art. 19 del D.P.R. n. 380/2001 e va ricostruita in chiave funzionale. Rientrano nel comma 1 le attività di produzione di beni o servizi che non prevedono un contatto diretto con l’utente finale; ricadono invece nel comma 2 le attività che implicano l’accesso alla costruzione di soggetti diversi da quelli che svolgono l’attività, come quelle direzionali. Ne consegue che un fabbricato destinato a uffici e sale riunioni, ancorché localizzato all’interno di uno stabilimento industriale e funzionalmente asservito all’attività produttiva, non è esonerato dal costo di costruzione, dovendo applicarsi il regime di cui all’art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001. Resta altresì esclusa l’esenzione di cui all’art. 8, comma 4, della L.R. Abruzzo n. 89/1998, difettando sia la natura di insediamento industriale sia il carattere pertinenziale dell’intervento rispetto ad un edificio produttivo.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore della produzione di componenti per l’industria chimica e petrolchimica, otteneva dal Commissario Straordinario di Governo per la ZES Abruzzo un’autorizzazione unica per la realizzazione di un fabbricato ad uso uffici presso il proprio stabilimento industriale. Il Comune, con successivo provvedimento, quantificava gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione applicando i parametri previsti per i centri direzionali.

La società, ritenendo l’intervento qualificabile come insediamento industriale e, pertanto, esente dal costo di costruzione ai sensi dell’art. 8 della L.R. Abruzzo n. 89/1998 e dell’art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, impugnava il provvedimento deducendo l’erronea applicazione del parametro di calcolo e il difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Abruzzo ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, rilevando come il discrimine tra il comma 1 e il comma 2 dell’art. 19 del D.P.R. n. 380/2001 risieda nella diversa incidenza sul territorio delle attività contemplate. Mentre le attività industriali di trasformazione di beni non implicano un contatto con l’utenza esterna, le attività direzionali comportano necessariamente l’afflusso di soggetti terzi presso la costruzione, generando un carico urbanistico più rilevante che giustifica un regime contributivo più oneroso.

Applicando tale criterio al caso concreto, il Collegio ha osservato che il progetto autorizzato prevedeva la realizzazione di un fabbricato di tre piani fuori terra destinato ad uffici, sale riunioni, sala auditorium e locale open space. Tale destinazione, pur essendo posta al servizio dell’attività industriale svolta nello stabilimento, non integra gli estremi di una costruzione destinata alla trasformazione di beni, ma configura un’ipotesi riconducibile alle attività direzionali di cui all’art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001.

Il Tribunale ha, quindi, escluso l’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 8, comma 4, della L.R. Abruzzo n. 89/1998, non venendo in rilievo né un insediamento industriale né un immobile a carattere pertinenziale rispetto ad un edificio produttivo. Il beneficio dell’esonero, come precisato dalla giurisprudenza richiamata, concerne strettamente i fabbricati complementari ed asserviti alle esigenze proprie di un impianto industriale, non già gli edifici suscettibili di essere utilizzati al servizio di qualsiasi attività economica.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato rigettato, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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