Criteri tabellari della gara e sindacato sul merito tecnico (TAR Toscana n. 1856 del 14.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La lex specialis di gara si interpreta anzitutto secondo il dato letterale delle clausole, nel rispetto del principio del clare loqui, e poi in via sistematica, attribuendo a ciascuna previsione il senso che risulta dal complesso dell’atto. Non è ammissibile una interpretazione manipolativa che introduca nel criterio di valutazione elementi non esplicitati, tanto più quando si tratti di criterio tabellare, i cui elementi devono essere verificabili già ex ante. Le valutazioni tecniche della commissione costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo per manifesta illogicità, da accertare con verifica globale e non atomistica delle offerte. La mancata esclusione per illecito professionale non automatico e la regolarizzazione del fascicolo virtuale tramite autocertificazione integrano valutazioni non irragionevoli e coerenti con il favor partecipationis.

Il Fatto

Una società, in proprio e quale mandataria di un costituendo R.T.I., impugna l’aggiudicazione di una procedura aperta indetta da ESTAR per una convenzione quadro quadriennale avente ad oggetto servizi di ottimizzazione e recupero del credito fiscale e affiancamento normativo per gli enti del servizio sanitario regionale. Il criterio era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 60 punti per l’offerta tecnica e 40 per quella economica.

Il raggruppamento ricorrente si colloca al secondo posto con 81,75 punti, dietro l’aggiudicatario con 87,73. Propone ricorso per l’annullamento dell’aggiudicazione, per la declaratoria di inefficacia del contratto e, in subordine, per il risarcimento del danno; chiede inoltre l’ordine di esibizione della documentazione richiesta e solo parzialmente ostesa.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe il criterio tabellare sulle ore di formazione. La ricorrente sostiene che le ore offerte andassero moltiplicate per il numero di enti aderenti alla convenzione. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la legge di gara va letta secondo lettera e ratio, applicando i criteri degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., come affermato da Consiglio di Stato, sez. V, n. 7945 del 2025 e da Consiglio di Stato, sez. V, n. 7465 del 2025. Il criterio richiedeva solo il numero di ore annue per ente, senza ulteriori specificazioni: l’operazione prospettata dall’attrice costituirebbe una interpolazione del testo, non consentita.

Il Collegio aggiunge un rilievo di sistema: un punteggio tabellare non può dipendere dal dato ipotetico del numero di enti che aderiranno in futuro, pena la lesione dell’esigenza di certezza e della par condicio. La commissione ha quindi correttamente attribuito il massimo all’offerta di 60 ore annue e 3,75 punti alle 90 ore complessive del quadriennio, pari a 22,5 annue.

Il secondo motivo censura i punteggi discrezionali, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e alle migliorie. Il Tribunale richiama Consiglio di Stato, sez. III, n. 8621 del 2024: il giudizio amministrativo non può risolversi in una nuova attribuzione di punteggio, ma deve concentrarsi sull’insieme unitario delle offerte. Il motivo è definito fuori fuoco sul piano del metodo, perché scompone la valutazione in singoli aspetti. Nel merito, non è irragionevole aver premiato la coesione del gruppo e l’impegno a mantenerlo stabile, né l’attribuzione di un identico punteggio sulle migliorie, fondata sulla limitata possibilità di apporre il visto di conformità.

Il terzo motivo riguarda la mancata esclusione dell’aggiudicatario per un illecito in materia di salute e sicurezza, sanzionato con poco meno di 2.500 euro, e la mancata esclusione della mandante per l’incompleta formazione del fascicolo virtuale. Il Collegio qualifica l’illecito come causa di esclusione non automatica ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, non irragionevolmente ritenuta non incidente sull’affidabilità. Quanto al fascicolo virtuale, richiama TAR Catania, sez. II, n. 1929 del 2025 e TAR Salerno, sez. I, n. 313 del 2024: esso è strumento di verifica, non elemento costitutivo della partecipazione. L’errore nel codice fiscale integra una regolarizzazione documentale suscettibile di soccorso istruttorio ex art. 101 d.lgs. n. 36/2023, coerentemente con l’art. 99, comma 3 bis, del medesimo decreto, richiamato come criterio ermeneutico pur non applicabile ratione temporis.

Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese in favore delle parti resistenti costituite e nulla nei confronti della mandante non costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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