Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso amministrativo (TAR Sicilia n. 2326 del 27.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa può essere desunta dal giudice, ai sensi dell’art. 84, ultimo comma, cod. proc. amm., anche in assenza delle formalità previste per la rinuncia agli atti, quando sopravvengano fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e il comportamento delle parti offra argomenti di prova in tal senso. La declaratoria di improcedibilità presuppone una situazione di fatto che renda del tutto inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato. Il rilascio di un titolo edilizio in sanatoria, intervenuto dopo l’impugnazione dell’ordine di demolizione, e la dichiarazione della parte di non avere più interesse alla definizione del giudizio, con la contestuale presa d’atto dell’amministrazione resistente, integrano gli estremi della sopravvenuta carenza di interesse. Il principio dispositivo che regge il processo amministrativo impone in tal caso la pronuncia di improcedibilità.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Sicilia l’ordinanza con cui il Comune di Giarratana aveva ingiunto la demolizione di un edificio ritenuto abusivamente realizzato e destinato a deposito e a civile abitazione. Con successivi motivi aggiunti ha gravato anche i provvedimenti con cui l’amministrazione ha disposto l’acquisizione delle opere al patrimonio comunale e applicato la sanzione amministrativa pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine demolitorio.
Nel corso del giudizio il ricorrente ha presentato istanza di accertamento di conformità e, successivamente, una SCIA in sanatoria. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. All’udienza di smaltimento dell’arretrato le parti hanno concordato sulla compensazione delle spese, chiedendo la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui l’art. 84 cod. proc. amm. consente di desumere la sopravvenuta carenza di interesse dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti. Il giudice amministrativo non è vincolato alle formalità della rinuncia agli atti quando le parti manifestino in modo inequivoco il venir meno dell’interesse alla decisione di merito.
La sentenza invoca sul punto T.R.G.A. Trentino-Alto Adige n. 25 del 2023 e, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, n. 281 del 2020, oltre a TAR Calabria n. 1472 del 2021. Da tali pronunce si ricava che la dichiarazione di rinuncia, letta insieme al comportamento processuale, può essere interpretata come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse.
Nel caso concreto il Collegio rileva che l’inequivoca dichiarazione del ricorrente e la contestuale presa d’atto del Comune resistente rendono evidente il venir meno dell’interesse alla definizione della controversia. Il rilascio del titolo edilizio in sanatoria rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento degli atti impugnati.
In applicazione del principio dispositivo che governa il processo amministrativo, il ricorso — introduttivo e per motivi aggiunti — è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le circostanze della controversia e l’accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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