Cessata materia del contendere e soccombenza virtuale nell’ottemperanza (TAR Abruzzo n. 243 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avviato ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., la sopravvenuta esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione determina la cessata materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La declaratoria di cessazione della materia del contendere non esclude la pronuncia sulle spese di lite, che seguono il criterio della soccombenza virtuale, con condanna dell’Amministrazione che ha dato causa al giudizio con la propria inerzia, anche quando l’adempimento sia intervenuto solo nel corso del processo. La liquidazione delle spese deve essere effettuata in dispositivo e può essere disposta la distrazione in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

Il Fatto

Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Lanciano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di €2.500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza, notificata in forma esecutiva, era passata in giudicato.

A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza ex art. 112, comma 2, cod. proc. amm., con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. L’Amministrazione si costituiva per chiedere la reiezione del gravame.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha rilevato che, con le ultime note difensive, la parte ricorrente aveva riferito che la sentenza era stata integralmente eseguita, richiedendo la declaratoria della cessata materia del contendere con refusione delle spese di lite a carico dell’Amministrazione per soccombenza virtuale.

Il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che disciplina l’ipotesi in cui il ricorso diviene improceduto per sopravvenuta inutilità della decisione, come nel caso di avvenuto adempimento dell’obbligo di provvedere o di eseguire il giudicato.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale le ha poste a carico dell’Amministrazione resistente, applicando il criterio della soccombenza virtuale: pur non potendosi pronunciare sulla fondatezza della pretesa sostanziale, l’esito del giudizio di ottemperanza trova la sua causa nell’inerzia serbata dall’Amministrazione, che ha reso necessario il ricorso. Le spese, liquidate in €1.000,00 oltre accessori di legge, sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

La sentenza è stata infine dichiarata esecutiva nei confronti dell’Autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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