Cessazione della materia del contendere e spese di lite nella ottemperanza per crediti retributivi (TAR Abruzzo n. 219 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di sentenze passate in giudicato, l’integrale adempimento, da parte dell’Amministrazione, dell’obbligo di pagamento delle somme dovute in forza dei titoli esecutivi determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., dovendosi ritenere oggettivamente soddisfatto l’interesse originariamente leso e venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti. La declaratoria di cessazione non esclude, tuttavia, la pronuncia sulle spese di lite, la quale va resa in base al criterio della soccombenza virtuale: qualora l’esecuzione del titolo giudiziale sia intervenuta solo successivamente all’instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese processuali devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, che ha reso necessario il ricorso per ottenere quanto già riconosciutole.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti in servizio presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, avevano ottenuto dal Tribunale di Pescara – Giudice del Lavoro due distinte sentenze, favorevoli, rispettivamente, al riconoscimento di differenze retributive e di altri emolumenti. Le pronunce, passate in giudicato per mancata proposizione di appello, erano rimaste prive di esecuzione.
Le interessate, pertanto, proponevano ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, al fine di ottenere l’integrale soddisfazione dei propri crediti, come accertati dai giudici del lavoro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’Amministrazione, con relazione depositata in data 06/03/2026, aveva rappresentato l’avvenuto integrale adempimento degli obblighi nascenti dalle sentenze azionate, mediante accreditamento sul “borsellino elettronico” delle ricorrenti delle somme alle medesime spettanti in forza dei titoli esecutivi. Alla luce di tale circostanza, il difensore delle ricorrenti aveva aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo però per la condanna dell’Amministrazione alla refusione delle spese del giudizio, attesa la tardività dell’esecuzione.
Il Tribunale, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ha evidenziato che l’avvenuto pagamento integrale delle somme dovute aveva determinato il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti, essendo stato oggettivamente soddisfatto l’interesse originariamente leso, con piena realizzazione della pretesa delle ricorrenti.
Con riferimento al regime delle spese di lite, il Collegio ha fatto applicazione del canone della soccombenza virtuale, rilevando come il soddisfacimento dell’interesse della parte ricorrente fosse avvenuto solo in epoca successiva all’instaurazione del giudizio di ottemperanza. La necessità del ricorso, pertanto, era da addebitare alla condotta dell’Amministrazione, che aveva tardivamente dato esecuzione ai titoli giudiziali. In accoglimento delle istanze delle ricorrenti, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 500,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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