Carenza di periculum in mora nel giudizio cautelare su diniego di accreditamento sanitario (TAR Abruzzo n. 42 del 11.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato va respinta quando manchi il requisito del periculum in mora. Non integra, infatti, pregiudizio grave e irreparabile la perdita patrimoniale prospettata dal ricorrente, in quanto suscettibile di integrale reintegrazione per via economica, né la lesione di un’aspettativa di mero fatto vantata da soggetti terzi, ancorché appartenenti a categorie vulnerabili, rispetto all’attivazione del servizio richiesto. La delibazione sull’istanza cautelare non involge le questioni di diritto riservate alla sede del merito.

Il Fatto

Una società operante nel settore sanitario impugnava, chiedendone la sospensione, la nota con cui la Regione aveva riscontrato negativamente l’istanza di accreditamento di un ambulatorio odontoiatrico destinato a pazienti fragili, vulnerabili, odontofobici, disabili e non collaboranti. La ricorrente domandava altresì la declaratoria dell’obbligo della Regione di predisporre e pubblicare il bando recante i termini per la presentazione delle domande di accreditamento per tale tipologia di strutture, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale Abruzzo n. 32/2007.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato come la valutazione delle questioni di diritto afferenti al merito della controversia dovesse essere rinviata alla sede propria del giudizio di merito, non potendo essere anticipata in sede di delibazione cautelare.

Con riguardo al fumus, il Collegio non ha espresso alcuna valutazione, ritenendo dirimente l’assenza del requisito del periculum in mora. Dall’atto impugnato non emergevano, infatti, attuali e diretti profili di pregiudizio grave e irreparabile in capo alla società ricorrente.

La perdita patrimoniale prospettata dalla ricorrente è stata qualificata come pienamente reintegrabile, atteso il suo carattere meramente economico e la conseguente possibilità di ristoro integrale all’esito del giudizio di merito.

Quanto alla lesione dell’aspettativa dei pazienti fragili e disabili all’attivazione del servizio, il Tribunale l’ha definita un’aspettativa di mero fatto, priva dei requisiti di attualità e direttezza necessari per integrare il requisito cautelare richiesto dalla legge.

Alla luce di tali considerazioni, la domanda di tutela cautelare è stata respinta e le spese della fase cautelare compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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