Carenza di periculum in mora nel riesame della pianta organica delle farmacie (TAR Abruzzo n. 41 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare amministrativo, la domanda di sospensione dell’efficacia di un provvedimento deve essere apprezzata alla stregua dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. La prospettazione di una mera perdita patrimoniale, sia pure riferita all’attività di impresa di una farmacia confinante con una sede oggetto di revisione della pianta organica, non integra gli estremi del pregiudizio grave e irreparabile, atteso che il danno di natura patrimoniale è suscettibile di integrale reintegrazione per equivalente. Ne consegue il rigetto dell’istanza cautelare, con compensazione delle spese di fase, restando impregiudicata ogni valutazione sul merito della controversia.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una farmacia nel territorio del Comune di Chieti, impugnava gli atti con cui l’amministrazione comunale aveva deliberato la revisione della pianta organica delle farmacie, con nuova perimetrazione delle zone di pertinenza delle sedici sedi farmaceutiche esistenti e mutamento della qualifica delle sedi n. 8, n. 13, n. 15 e n. 16 da rurali a urbane. La revisione era stata approvata all’esito di una conferenza di servizi decisoria, con conseguente sostituzione della precedente zonizzazione.
La ricorrente, in particolare, censurava la nuova perimetrazione nonché l’attestazione del sindaco sulla localizzazione di una farmacia concorrente all’interno del centro abitato, prospettando l’illegittimità degli atti impugnati e chiedendo, in via incidentale, la sospensione della loro efficacia per il pregiudizio grave e irreparabile che ne sarebbe derivato alla propria attività.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha preliminarmente dato atto della propria giurisdizione e competenza, per poi concentrare la delibazione cautelare sul requisito del periculum in mora, ritenuto dirimente ai fini della decisione sull’istanza incidentale.
Il Collegio ha osservato che le questioni di diritto prospettate dalla ricorrente, relative alla legittimità della revisione della pianta organica e alla qualificazione delle sedi farmaceutiche, richiedono una valutazione che è propria della sede di merito. In sede cautelare, infatti, l’apprezzamento del giudice è limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per la tutela urgente.
Sotto tale profilo, il Tribunale ha rilevato che dai provvedimenti impugnati non emergono attuali e diretti profili di pregiudizio grave e irreparabile. La ricorrente aveva prospettato una perdita di natura patrimoniale, riconducibile alla ricollocazione delle sedi farmaceutiche e alla conseguente contrazione della potenziale clientela; trattandosi di danno di natura squisitamente economica, il Collegio lo ha ritenuto pienamente reintegrabile per equivalente, con conseguente esclusione del requisito dell’irreparabilità.
La carenza del periculum ha pertanto assorbito ogni altra considerazione, portando al rigetto dell’istanza cautelare. Il Tribunale ha infine compensato le spese della fase cautelare, valutate le peculiarità della controversia e la natura degli interessi coinvolti.
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Nota della Redazione
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