Farmacie: il danno patrimoniale non integra periculum in mora (TAR Abruzzo n. 43 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo deve essere respinta quando manchi il requisito del periculum in mora, ovvero il pregiudizio grave e irreparabile che possa derivare al ricorrente dall’esecuzione dell’atto impugnato. Non integra tale requisito la mera prospettazione di una perdita patrimoniale, attuale o futura, in quanto il danno economico è pienamente reintegrabile per equivalente mediante l’eventuale successiva sentenza di annullamento. La valutazione del fumus boni iuris, pure se favorevole, non è sufficiente a fondare l’accoglimento dell’istanza incidentale, che resta subordinata alla positiva verifica dell’ulteriore e autonomo presupposto del pregiudizio urgente ed irreparabile.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Chieti, disposta con determinazione dirigenziale e successiva delibera di giunta. Il provvedimento prevedeva una nuova perimetrazione delle zone di pertinenza delle sedici farmacie esistenti e il mutamento di qualifica di alcune sedi da rurali a urbane.
Un farmacista ha impugnato gli atti, deducendo profili di legittimità che sarebbero emersi in sede di merito. Con la medesima impugnativa ha proposto domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., chiedendo la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti comunali, sul presupposto del pregiudizio derivante dalla rideterminazione delle sedi farmaceutiche.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ritenuto la propria giurisdizione e competenza, nonché la tempestività dell’impugnativa. Ha poi esaminato l’istanza cautelare, dando atto che le questioni di diritto sollevate dalla parte ricorrente avrebbero trovato la loro compiuta valutazione nella sede propria del merito.
Il Collegio ha quindi scrutinato la sussistenza del periculum in mora, quale requisito indefettibile per la concessione della misura cautelare. Ha osservato che dai provvedimenti impugnati non emergevano attuali e diretti profili di pregiudizio grave e irreparabile in capo al ricorrente, il quale aveva prospettato esclusivamente una perdita patrimoniale.
Proprio la natura patrimoniale del danno dedotto ha costituito il cardine del ragionamento: esso è stato ritenuto pienamente reintegrabile, poiché l’eventuale accoglimento del ricorso nel merito sarebbe stato in grado di ripristinare la situazione antecedente all’adozione dei provvedimenti, mediante la corresponsione dell’equivalente economico. Tale circostanza esclude il carattere di irreparabilità richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm.
Su queste basi, la domanda di sospensione cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase di giudizio. L’ordinanza chiarisce il principio secondo cui l’istanza incidentale non può essere accolta in assenza di un pregiudizio che non possa essere ristorato dall’eventuale sentenza di annullamento, anche laddove sussistano margini di fondatezza del ricorso da verificare nel merito.
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Nota della Redazione
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