Obbligo di concludere il procedimento di autotutela in presenza di legittima aspettativa (TAR Basilicata n. 225 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le istanze volte ad ottenere un provvedimento di autotutela costituiscono mere sollecitazioni all’esercizio del potere amministrativo, sicché, di regola, non sussiste un obbligo dell’Amministrazione di provvedere e l’esercizio di tale potere, ampiamente discrezionale, non è coercibile con il rito del silenzio inadempimento. Tale principio non trova applicazione quando l’Amministrazione, avviando il procedimento e richiedendo controdeduzioni al controinteressato, abbia ingenerato nel privato istante una legittima aspettativa alla conclusione del procedimento con un atto espresso, per il rispetto dei principi di buona fede e correttezza. In tale ipotesi, l’inerzia è illegittima e il giudice amministrativo accoglie il ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., assegnando all’Amministrazione un termine per provvedere.
Il Fatto
Il Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, con decreto del 2024, nominava il controinteressato alla carica di Presidente di un Ente Parco regionale. Una candidata non selezionata presentava, il 2.1.2025, un’istanza volta ad ottenere l’annullamento in autotutela della nomina. L’Amministrazione comunicava alla istante l’avvio del procedimento e, successivamente, richiedeva al controinteressato controdeduzioni, assegnandogli un termine. A fronte della mancata conclusione del procedimento, la candidata proponeva ricorso avverso il silenzio inadempimento ex art. 2 legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disatteso le eccezioni di inammissibilità per difetto di interesse, rilevando che la ricorrente aveva partecipato al procedimento di nomina presentando la propria autocandidatura, così da vantare un interesse alla conclusione del procedimento di autotutela attivato, a prescindere dalla questione dell’eventuale lesività del mancato inserimento nell’elenco dei candidati.
Nel merito, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le istanze di autotutela sono mere sollecitazioni, non sussistendo un obbligo di provvedere e non essendo il relativo potere coercibile con il rito del silenzio inadempimento.
Tale principio è stato tuttavia ritenuto non applicabile al caso concreto, in quanto l’Amministrazione aveva comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento e aveva richiesto controdeduzioni al controinteressato. Tale comportamento, avendo ingenerato nella istante una legittima aspettativa alla definizione del procedimento, imponeva la conclusione con un atto o provvedimento formale, anche per il rispetto dei principi di buona fede e correttezza.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con concessione alla Regione del termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento, compensazione delle spese e condanna della Regione al rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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