Ottemperanza di sentenza del Giudice di Pace contro la Regione e commissario ad acta (TAR Basilicata n. 209 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile anche quando il titolo esecutivo provenga dal giudice ordinario, purché ricorrano i presupposti di cui all’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm.. L’inerzia dell’Amministrazione intimata, ritualmente evocata e non costituita, integra violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato, gravando sul debitore l’onere di provare l’avvenuto adempimento. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esecuzione, fissando un termine e nominando un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, con compenso a carico dell’Amministrazione. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e comprendono omnicomprensivamente le spese accessorie funzionali all’introduzione del giudizio.
Il Fatto
Con sentenza n. 73/2024, il Giudice di Pace di Lagonegro aveva condannato la Regione Basilicata al pagamento di somme in favore dei ricorrenti, inclusi gli avvocati, cui erano state liquidate le spese di lite. La sentenza, notificata in forma esecutiva all’Amministrazione in data 28 maggio 2025, era divenuta irrevocabile, ma la Regione non aveva adempiuto. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Basilicata, chiedendo la fissazione di un termine per l’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. La Regione Basilicata non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, riscontrando il rispetto del termine di cui all’art. 114, co. 1, cod. proc. amm. e delle disposizioni di cui all’art. 87, co. 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm., nonché l’infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, essendo il titolo esecutivo stato notificato alla pubblica amministrazione in data 28 maggio 2025. Ha quindi escluso profili di inammissibilità, rilevando che il ricorso è stato proposto entro il termine decadenziale di dieci anni dalla notificazione della sentenza, ai sensi dell’art. 114, co. 4, cod. proc. amm..
Nel merito, il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che l’inerzia dell’Ente intimato configura una palese violazione dell’obbligo di conformarsi alla decisione del giudice ordinario, ex art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm. L’onere di dimostrare l’avvenuto integrale adempimento grava sul debitore, come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 12533/2001, e nel caso di specie tale prova non è stata fornita, essendo la Regione rimasta contumace. Il Collegio ha pertanto dichiarato l’obbligo della Regione di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Potenza o un funzionario delegato, che provvederà in via sostitutiva al compimento degli atti necessari. Il compenso per l’eventuale attività commissariale è stato posto a carico della Regione e liquidato in euro 500,00, secondo i parametri di cui all’art. 2 dell’allegato n. 1 al D.M. 30 maggio 2002. Il Collegio ha precisato che l’attività sostitutoria potrà includere anche l’adozione di atti di spesa, ove necessario per l’esecuzione del giudicato, e ha rammentato che la scarsità di risorse finanziarie non può giustificare l’inadempimento.
La Regione è stata infine condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate forfetariamente in euro 1.500,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Il Collegio ha chiarito che tali spese comprendono omnicomprensivamente le spese accessorie relative ad atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, pertanto non soggette a separata liquidazione. La pronuncia accoglie integralmente il ricorso e ordina all’autorità amministrativa di eseguire la sentenza.
Nota della Redazione
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