Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e penalità di mora per ritardo (TAR Toscana n. 1252 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito per l’ottemperanza di un giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che ha accertato il diritto del docente al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione debitrice e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. Il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. Resta esclusa la rivalutazione monetaria non riconosciuta dal titolo azionato.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 83 del 14 marzo 2023, era stato accertato il diritto della ricorrente, docente, a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Il Ministero dell’istruzione e del merito era stato conseguentemente condannato al pagamento dell’importo corrispondente alle annualità in cui era stata omessa la corresponsione del beneficio, oltre interessi dal dovuto al saldo.

La sentenza è passata in giudicato il 14.09.2023, come da attestazione della cancelleria del Tribunale emittente del 14.01.2025, ed è stata notificata alla sede reale dell’Amministrazione il 3.06.2023, con decorso del termine dilatorio. Non essendo intervenuta esecuzione, la creditrice ha convenuto il Ministero davanti al TAR per l’ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito ma non ha formulato deduzioni sul merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la ritualità del ricorso e la sussistenza del presupposto dell’ottemperanza, costituito dal giudicato formatosi sul titolo giudiziale del giudice del lavoro. Ha quindi esaminato il thema decidendum rappresentato dalla mancata esecuzione dell’obbligo di pagamento posto a carico dell’Amministrazione.

Il Tribunale ha rilevato che dagli atti di causa non risultava che il titolo fosse stato eseguito. Su questa base ha ritenuto fondato il ricorso e ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza ad ogni adempimento necessario.

Sul piano delle misure di coercizione indiretta, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, eseguendo il titolo e pagando le somme ancora dovute.

Quanto alla penalità di mora, il Collegio ha ritenuto che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustificasse la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso nei limiti della motivazione, escludendo la rivalutazione monetaria non riconosciuta dal titolo, e ha condannato il Ministero alla refusione delle spese, liquidate in € 800,00 oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Nella quantificazione il Collegio ha tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, anche in relazione ai numerosi e analoghi precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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