Ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario: obbligo della PA e commissario ad acta (TAR Basilicata n. 207 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, quando l’autorità amministrativa sia stata condannata al pagamento di somme di denaro. L’inerzia dell’amministrazione, decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, configura una palese violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato. Grava sul debitore l’onere di provare l’avvenuto adempimento. Nell’ambito del giudizio di ottemperanza, le spese di lite liquidate in favore del ricorrente comprendono in via omnicomprensiva quelle accessorie e funzionali all’introduzione del giudizio stesso.
Il Fatto
Con sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro, l’amministrazione regionale era stata condannata al pagamento di somme in favore dei ricorrenti, inclusi gli onorari dei procuratori dichiaratisi antistatari. Il titolo esecutivo, notificato in forma esecutiva, era divenuto irrevocabile. Nonostante l’infruttuoso decorso del termine di legge, l’amministrazione non aveva adempiuto.
I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la fissazione di un termine per l’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali, riscontrando il rispetto dei termini per la proposizione del ricorso e l’infruttuoso decorso del periodo di centoventi giorni dalla notifica del titolo, ai sensi dell’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che l’inerzia dell’ente costituisce una violazione dell’obbligo di conformarsi al decisum del giudice ordinario. Ha precisato che l’onere di dimostrare l’avvenuto pagamento grava sul debitore, rammentando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 12533/2001.
Il TAR ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro il termine di sessanta giorni, disponendo che, in caso di ulteriore inottemperanza, vi provveda il Prefetto di Potenza quale commissario ad acta, con spese a carico dell’ente inadempiente.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha chiarito che la loro liquidazione onnicomprensiva include anche quelle sostenute per gli atti successivi alla sentenza azionata, ma funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
Nota della Redazione
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