Cessazione della materia del contendere per accesso documentale soddisfatto (TAR Basilicata n. 204 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., quando l’Amministrazione, successivamente alla proposizione del ricorso avverso il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso, provveda all’ostensione della documentazione richiesta, soddisfacendo integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente. Il sopravvenuto ravvedimento operoso dell’Amministrazione non esclude la condanna alle spese di lite, ma ne determina la riduzione proporzionale rispetto al criterio ordinario di liquidazione, in ragione della condotta processuale dell’ente e dell’utilità comunque conseguita dal richiedente.
Il Fatto
Il ricorrente, convivente di una donna deceduta in seguito a un parto cesareo, aveva chiesto alla Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero la copia della cartella clinica completa, dalla fase di accesso alla struttura fino alla dimissione, comprensiva dei successivi controlli, esami strumentali e consensi informati sottoscritti. La finalità dichiarata era verificare lo stato di salute della compagna al momento del parto. L’Amministrazione non aveva fornito riscontro, formandosi il silenzio rigetto sull’istanza.
Avverso tale silenzio, il ricorrente aveva proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., deducendo la violazione degli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione aveva tuttavia provveduto all’ostensione della documentazione richiesta. Con memoria depositata successivamente, il ricorrente aveva chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell’ente alle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, a seguito dell’intervenuto adempimento dell’Amministrazione, la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente era stata integralmente soddisfatta. L’ostensione della documentazione, successiva alla proposizione del ricorso, ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito, rendendo necessaria la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha affermato il principio per cui il comportamento satisfattivo dell’Amministrazione, intervenuto dopo l’instaurazione del giudizio, non esclude la soccombenza virtuale dell’ente, che resta tenuto al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente vittorioso.
Tuttavia, la liquidazione deve tenere conto del ravvedimento operoso manifestato dall’Amministrazione. Il Collegio ha quindi ridotto l’importo dovuto, nella misura di due terzi di quanto ordinariamente liquidato per i ricorsi in materia di accesso, valorizzando la condotta processuale dell’ente che ha evitato un inutile prolungamento del contenzioso.
La pronuncia richiama, sul punto, un consolidato orientamento del medesimo Tribunale in tema di spese di lite e cessazione della materia del contendere, confermando la prassi di modulare la condanna in ragione del comportamento complessivo delle parti.
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Nota della Redazione
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