Requisiti minimi di gara non dimostrati e rigetto cautelare (TAR Basilicata n. 56 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di incidente cautelare, il ricorso è sprovvisto di fumus boni iuris quando vi è persuasiva evidenza della non conformità del prodotto offerto ai requisiti minimi prescritti dalla legge di gara. Ove il prodotto possieda caratteristiche obiettivamente non richieste dalla lex specialis, grava sull’operatore economico l’onere di provare l’equivalenza funzionale del proprio bene rispetto a quello richiesto, anche sotto il profilo dell’assenza di controindicazioni per la salute umana. Il requisito del periculum in mora, ex art. 119 cod. proc. amm., deve essere connotato da estrema gravità ed urgenza, tenuto conto anche dell’ampia durata della commessa e dell’eventuale domanda di subentro nel contratto.

Il Fatto

Una società, operante nel settore dei dispositivi medici, ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui è stata disposta l’aggiudicazione efficace della gara indetta dalla Regione per la fornitura quinquennale di materiale per medicazioni, limitatamente al lotto n. 115. La ricorrente censurava la propria esclusione e l’aggiudicazione ad un concorrente, deducendo la violazione dei requisiti minimi prestazionali.

Con il ricorso, la società chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’atto di aggiudicazione e degli atti presupposti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, rilevata la propria giurisdizione e competenza, ha effettuato un primo sommario esame della vicenda ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.

In relazione all’istanza cautelare, il Collegio ha evidenziato come il prodotto offerto dalla ricorrente fosse munito di caratteristiche non richieste dai documenti di gara, ed ha ritenuto che fosse onere della partecipante dimostrare l’equivalenza funzionale tra la propria offerta e i requisiti minimi prescritti. Tale onere non risultava assolto nel caso di specie, ancorché la ricorrente avesse eccepito la violazione dei requisiti da parte del concorrente aggiudicatario, in virtù delle maggiori proprietà del proprio prodotto.

Il Collegio ha precisato che la presenza di proprietà aggiuntive, come quelle emostatiche, deve essere valutata anche in relazione al profilo dell’effettiva assenza di controindicazioni per la salute umana. In mancanza di prove, il ricorso appare sprovvisto di fumus boni iuris.

Sul requisito del periculum in mora, la difesa della domanda cautelare non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’estrema gravità ed urgenza prescritta dall’art. 119 cod. proc. amm.

Per queste ragioni, la domanda cautelare è stata respinta. In considerazione della particolarità delle questioni trattate, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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