Rinnovazione della notifica a una pubblica amministrazione presso l’indirizzo PEC risultante dal registro IPA, nullità sanabile (TAR Basilicata n. 161 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla la notifica del ricorso eseguita nei confronti di una pubblica amministrazione presso un recapito di posta elettronica certificata differente da quello dedicato alle notifiche telematiche, risultante dal registro delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 16, comma 12, del d.l. n. 179/2012. La nullità è sanabile mediante rinnovazione della notifica entro il termine perentorio assegnato dal giudice ai sensi dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm., come modificato a seguito della Corte costituzionale n. 148 del 2021. La pronuncia riserva ogni ulteriore determinazione all’esito della rinnovazione, fissando la successiva camera di consiglio per il prosieguo della trattazione.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano la risposta con cui la Regione aveva rigettato la richiesta di concessione per l’utilizzazione di suolo demaniale dell’alveo del corso d’acqua Pescogrosso, sito in agro di Tursi. Il ricorso era notificato all’amministrazione regionale, che tuttavia non si costituiva in giudizio. Nella camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare o per la trattazione, il collegio rilevava un vizio concernente le modalità di notifica del ricorso nei confronti della Regione.
La Motivazione del Tribunale
Il collegio rilevava la nullità della notifica del ricorso nei confronti della Regione, in quanto eseguita presso un recapito differente da quello dedicato alle notifiche telematiche, risultante dal registro delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 16, comma 12, del d.l. n. 179/2012. Il registro, avente natura prioritaria, individua l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale le notifiche devono essere validamente effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche, sicché la notifica presso un diverso recapito non può ritenersi idonea a instaurare validamente il contraddittorio.
Il tribunale richiamava l’art. 44, comma 4, cod. proc. amm., nella formulazione risultante a seguito della Corte costituzionale n. 148 del 2021, che impone di disporre a carico della parte ricorrente l’onere di rinnovare la notifica quando il giudice rilevi un vizio della stessa. In applicazione di tale principio, il collegio assegnava alla parte ricorrente il termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza per provvedere alla rinnovazione della notifica nei confronti della Regione, presso il dedicato indirizzo di posta elettronica certificata.
Il tribunale riservava ogni ulteriore determinazione, fissando la camera di consiglio del 13 maggio 2026 per il prosieguo della trattazione. La pronuncia assume carattere interlocutorio, essendo finalizzata esclusivamente a consentire la regolare instaurazione del contraddittorio, senza incidere sul merito della controversia.
Nota della Redazione
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