Inammissibile la richiesta di chiarimenti sulle spese di lite fuori dall’ottemperanza (TAR Campania n. 4095 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la richiesta di chiarimenti, disciplinata dall’art. 112, comma 5, cod. proc. amm. e dall’art. 114, comma 7, cod. proc. amm., consente di ottenere precisazioni sul decisum o sulle concrete modalità di ottemperanza, senza modificare o integrare le statuizioni rese. Il rimedio è ammissibile solo in presenza di un’incertezza che ostacola la sollecita esecuzione del titolo. La contestazione della quantificazione delle spese di lite non può essere veicolata attraverso l’istanza di chiarimenti: essa trova la sua sede naturale nel giudizio di appello, salvo il diverso rimedio della correzione di errore materiale. Ne consegue l’inammissibilità della domanda che, pur formalmente qualificata come richiesta di chiarimenti, miri a una integrazione additiva o modificativa della sentenza.
Il Fatto
Una società e una federazione professionale, parti di un precedente giudizio definito con sentenza n. 6656/2025, avevano visto riconoscersi le spese processuali. Con istanza congiunta di chiarimenti del 24 febbraio 2026 hanno chiesto al TAR di precisare l’ammontare esatto dei compensi spettanti ai propri difensori.
Il dubbio riguardava la ripartizione della somma liquidata: se a ciascun difensore spettasse l’intero importo di 2.500,00 euro oltre oneri oppure la metà, secondo la lettura prospettata dalle controparti. Essendo già insorta contestazione sul punto tra le parti, la vicenda è giunta all’attenzione della Sezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione dell’istituto. Nel processo amministrativo il rimedio dei chiarimenti è previsto dall’art. 112, comma 5, cod. proc. amm. e dall’art. 114, comma 7, cod. proc. amm. e opera come strumento volto a ottenere delucidazioni su punti del decisum o sulle concrete modalità di esecuzione.
I giudici ne precisano i limiti. Il rimedio è utilizzabile quando sussista una situazione di incertezza che impedisce la sollecita esecuzione del titolo. Non può però trasformarsi in un’azione di accertamento né in un’impugnazione mascherata, che finisca per stravolgere il contenuto della pronuncia. La decisione non può essere riformata o integrata quando la pretesa è ricavabile dal tenore testuale della sentenza da eseguire. Sul punto il Collegio richiama T.A.R. Salerno, Sez. II, 16.7.2025, n. 1285.
Applicando tali principi, la Sezione rileva che le istanti chiedono in realtà la modifica del decisum, ritenendo le spese riconosciute non congrue rispetto all’attività svolta. Si tratta di una richiesta di integrazione additiva o modificativa della precedente sentenza, incompatibile con l’istituto dei chiarimenti.
Il Collegio aggiunge un ulteriore profilo di inammissibilità. Non essendo stata richiesta la correzione della sentenza nella parte in cui non indica i difensori come antistatari, e non risultando la domanda formulata nell’ambito di un autonomo giudizio di ottemperanza, la richiesta è comunque inammissibile. La contestazione sulla quantificazione delle spese trova la sua sede naturale nel giudizio di appello, salvo le diverse ipotesi di correzione di errore materiale. Le spese del giudizio sono compensate.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.