Termini disciplinari per la Polizia Penitenziaria: esclusione art. 55-bis e piena conoscenza (TAR Basilicata n. 139 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento disciplinare nei confronti degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria, personale in regime di diritto pubblico, è regolato dalle norme speciali di cui agli artt. 10-19 del D.Lgs. n. 449/1992 e non dall’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001, atteso che l’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 mantiene detti dipendenti disciplinati dai rispettivi ordinamenti. Nel relativo procedimento, il termine di dieci giorni per la contestazione degli addebiti da parte del funzionario istruttore ha natura ordinatoria e non perentoria. La contestazione può inoltre essere effettuata da qualsiasi superiore, anche su richiesta del Comandante del Reparto di appartenenza. L’obbligo di presentarsi alla visita di controllo presso l’Ufficio Sanitario resta automaticamente differito al primo giorno successivo al periodo di assenza per malattia, senza necessità di preavviso.
Il Fatto
Un Agente della Polizia Penitenziaria, in servizio presso un istituto penitenziario, dopo un periodo di assenza per malattia, non si presentava alla visita medica di controllo fissata per il giorno successivo alla ripresa del servizio. L’addetto alla segreteria, dopo averlo contattato telefonicamente, redigeva un rapporto disciplinare per assenza ingiustificata, trasmesso al Provveditore regionale competente. All’esito del procedimento, veniva inflitta all’agente la sanzione della censura. Il dipendente impugnava il provvedimento, deducendo la violazione dei termini per la contestazione, la difformità del rapporto disciplinare e la mancata applicazione delle regole sul preavviso delle visite di controllo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha respinto il ricorso, esaminando i tre motivi di gravame. In primo luogo, ha escluso l’applicabilità dell’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 al personale della Polizia Penitenziaria, richiamando il principio per cui i dipendenti pubblici in regime di diritto pubblico “rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti”. Ha pertanto ritenuto che il procedimento disciplinare de quo fosse regolato dagli artt. 10-17 del D.Lgs. n. 449/1992, il cui art. 15 prevede un termine di dieci giorni per la contestazione degli addebiti, avente natura non perentoria, come confermato dalla giurisprudenza citata.
Il Collegio ha inoltre precisato che, anche volendo applicare l’art. 55-bis, il termine di trenta giorni decorre dalla “piena conoscenza dei fatti”, nella specie acquisita solo alla data di ricezione dell’intero carteggio da parte del funzionario istruttore. Ha quindi ritenuto tempestiva la contestazione effettuata. Con riferimento al rapporto disciplinare, ha chiarito che l’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 449/1992 consente a qualsiasi superiore di rilevare le infrazioni, anche se redige il rapporto su richiesta del Comandante del Reparto, e ha escluso la violazione del comma 2, lett. c), non essendo emerso che la comunicazione sia avvenuta alla presenza di terzi.
Da ultimo, il TAR ha escluso la violazione dell’ordine di servizio sul preavviso delle visite di controllo, affermando che l’obbligo di presentarsi presso l’Ufficio Sanitario era automaticamente posticipato al primo giorno successivo al termine dell’assenza per malattia, come previsto dalla certificazione medica e dal foglio di servizio, senza necessità di un ulteriore preavviso.
Nota della Redazione
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